I nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore
[Notizia a cura di Terzo Settore in Costruzione] – I nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore (Ets) sono operativi. Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 18 aprile 2020.
Tempi di operatività
Se l’esercizio sociale dell’ente coincide con l’anno solare, nel 2021 si dovranno raccogliere tutti i dati per l’approvazione del bilancio nel 2022 (come di norma prevede lo statuto).
Se l’ente ha un esercizio sociale diverso dall’anno solare, la raccolta dei dati partirà con l’avvio del prossimo esercizio. Per esempio se l’anno sociale di un’associazione inizia a settembre 2020 (e nel suo statuto è presente un vincolo di quattro mesi per l’approvazione del bilancio dopo la chiusura dell’anno sociale) si dovranno raccogliere i dati e approvare il bilancio entro dicembre 2021.
Ambito soggettivo
L’adozione degli schemi è obbligatoria per gli enti del Terzo settore, quindi, in questo momento, vale per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri.
Gli enti del Terzo settore (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo settore o CTS), con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 220mila euro, adottano il principio di competenza economica e devono redigere il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Gli enti che non superano la soglia dei 220mila euro possono utilizzare il principio di cassa.
Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza o secondo il principio di cassa, occorrerà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
Per i bilanci composti secondo il principio di cassa vanno escluse le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali “le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente” e quelle riferite al reperimento di fonti finanziarie.
Modalità di utilizzo
I modelli introdotti devono essere intesi come schemi “fissi” per assolvere gli obblighi di rendicontazione. Tuttavia, gli enti potranno avvalersi di una certa autonomia di personalizzazione nel suddividere o raggruppare alcune voci “secondarie” dello schema, se ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva e senza alterare le macrocategorie e gli importi generali corrispondenti a cui tali voci sono riferite.
Potranno anche eliminare alcune delle voci secondarie se, per due esercizi consecutivi, avranno per esse importi nulli, oppure potranno introdurne di nuove. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio dovranno essere segnalate al punto 3 della relazione di missione.
Relazione di missione
La relazione di missione espone le poste di bilancio, e cioè dei vari elementi positivi e negativi che compongono il bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione vanno indicati i principi e i criteri adottati nella redazione dei rendiconti e, come già riportato, occorrerà inserire le eventuali modifiche operate alle voci di bilancio.
Attività diverse
Il Codice del Terzo settore prevede che il consiglio direttivo abbia il compito di evidenziare il carattere secondario e strumentale delle “attività diverse” (di cui all’art. 6 del CTS), cioè quelle non inserite nell’alveo delle attività di interesse generale (art. 5 CTS). Tali indicazioni possono, a seconda dei casi, trovare spazio nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Attività di raccolta fondi
Le raccolte pubbliche di fondi vanno rendicontate in un documento apposito (comma 6 dell’art. 87 del CTS). In esso devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche tramite una relazione, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Revisione dei conti
Se l’ente effettua la revisione dei conti (art. 31 del CTS), il revisore legale nella sua relazione è tenuto ad esprimere:
- giudizio sul bilancio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio);
- giudizio sulla coerenza con il bilancio, della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- giudizio di conformità della medesima parte di cui al punto precedente della relazione di missione con le norme di legge;
- dichiarazione sugli errori significativi, come prevista dalla lettera e), comma 2, art.14 del decreto legislativo n. 39/2010.
Notizia a cura di Terzo Settore in Costruzione