Aps e perdita della qualifica di Onlus
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota del 18 maggio 2020 (n. 4314) ha dato chiarimenti in merito agli effetti sul patrimonio di un’Associazione di promozione sociale (Aps) con qualifica di Onlus che, adeguandosi al Codice del Terzo settore, possa perdere i requisiti per le agevolazioni fiscali.
La nota ripercorrendo tutta la prassi precedente (circolare n. 168/E del 1998 e circolare n. 59/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate) richiama l’articolo 101, comma 8, del Codice del Terzo settore che afferma come un’ Aps iscritta all’apposito Registro , continua anche nel periodo transitorio, ad essere un Ets e continua a usufruire delle agevolazioni connesse (articolo 54, comma 4 del Cts).
Solo nell’ipotesi in cui l’ente, durante i controlli in fase di trasmigrazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), non avesse i requisiti per l’iscrizione (nella sezione delle Aps o in altra) e intenda continuare ad operare al di fuori del Runts, ai sensi del Codice civile, sarà tenuta a devolvere il patrimonio (o la parte di esso conseguito negli esercizi in cui ha goduto del trattamento di favore).