Adempimenti e utilizzo del contributo 5 per mille in tempi di pandemia
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | La nota ministeriale n. 4344 della D.G. del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2020 risponde a una serie di quesiti riguardanti l’utilizzo del contributo del cinque per mille connessi al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Il primo quesito riguarda la proroga del termine in cui è possibile realizzare le attività finanziate con il 5 per mille ricevuto nel 2019 e, congiuntamente, il termine dell’obbligo di rendicontazione. Il ministero risponde che, il decreto “Cura Italia” convertito in legge (vedi articolo ), ha previsto lo slittamento al 31 ottobre 2020 del termine per utilizzare le somme ricevute e l’allungamento del tempo massimo per il rendiconto a 18 mesi dalla data di erogazione. Tale rinvio è applicabile anche ai contributi relativi ad annualità antecedenti il 2017 erogati nel corso del 2019 se la scadenza del termine di utilizzo si realizza dopo il 31 gennaio 2020 (l’inizio “ufficiale” del periodo emergenziale stabilito da delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Mentre slitta al 30 novembre 2020 (30 giorni dopo il nuovo termine del 31 ottobre) il termine entro il quale i beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto al Ministero.
La nota, inoltre, ricorda che è sempre consentito accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di indicarlo nel rendiconto che va fatto dopo loro utilizzo, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera e) del Dpcm 23.04.2010.
Infine una risposta sull’utilizzo del contributo del 5 per mille per attività connesse al contenimento dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze (o per sostenere terzi che operano al medesimo scopo) è possibile solo quando ciò rientri fra le attività previste dall’oggetto sociale dell’ente e sia coerente con le finalità statutarie.