Impresa sociale compatibile con SRL semplificata
A cura di Terzo settore in Costruzione – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n.8115 del 14 agosto 2020, ha risposto a un quesito relativo alla possibilità che un’impresa sociale adotti la forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata. Il quesito riferisce pure alcune facoltà e agevolazioni previste per tale forma semplificata rispetto all’ordinaria: inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la costituzione e minore onerosità delle spese notarili.
La nota chiarisce come la qualifica di impresa sociale, sulla base della definizione riportata all’art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 112/2017, sia una qualifica normativa acquisibile da tutte le tipologie di enti privati in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalle disposizioni del decreto legislativo sull’impresa sociale. Anzitutto, lo svolgimento in via stabile e principale di un’attività di impresa di interesse generale (i cui ricavi, pertanto, devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi), senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività. Nulla vieta, quindi, che una costituenda impresa sociale possa teoricamente assumere la forma giuridica di S.r.l. semplificata.
Armonizzazione delle indicazioni dell’atto costitutivo
Nella seconda parte la nota puntualizza come possa realizzarsi l’armonizzazione tra l’obbligo di adozione del modello standard di atto costituivo per S.r.l. semplificata (modello adottato con d.m. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia) e i contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali individuati dal d.lgs 112/2017, cioè l’evidenza del carattere sociale dell’impresa con indicazione dell’oggetto sociale (con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5) e l’assenza di scopo di lucro.
Il riferimento va al contenuto della circolare 3657/2013 del Ministero dello sviluppo economico, in cui si specifica che il modello standard delle S.r.l. semplificate contiene clausole minime essenziali che possono essere integrate; in questo caso, con le disposizioni inderogabili per le imprese sociali definite dal d. lgs. n. 112/2017.
In ultimo, nel merito delle agevolazioni e fattispecie connesse, non ci sono indicazioni di un importo iniziale minimo di capitale sociale per le imprese sociali, quindi via libera alla forma della S.r.l. semplificata. Dall’altro lato, per quanto concerne l’agevolazione delle spese notarili, da esse sono esentati i soggetti che ricorrono allo statuto standard; nel caso prospettato, il contenuto viene rimodulato rendendo inapplicabile l’agevolazione.
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Articolo a cura di Terzo settore in Costruzione