Nota ministeriale sull’organo monocratico
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota 9313 del 16 settembre 2020, ha trattato il tema dell’ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli Enti del Terzo settore (ETS).
POSIZIONI CONTRAPPOSTE
La domanda, posta da una Direzione centrale regionale, descrive le due posizioni contrapposte, favorevoli e contrari, presenti in dottrina.
Il Ministero anzitutto contesta l’argomento dei primi relativo al rinvio generale operato dal Codice del Terzo settore (CTS) alle disposizioni del codice civile in materia societaria che ritengono possibile un’applicazione analogica delle norme in materia di società, in particolare quelle che consentono di optare per un’amministrazione unipersonale in alternativa a quella di tipo collegiale.
Secondo la nota, tali analogie non sono legittimamente circostanziate; il modello e la disciplina societaria risultano sostanzialmente estranei al Terzo settore. Le fondamenta del CTS risiedono negli articoli 2 e 118 della Costituzione e nel principio di autonomia degli ETS; tali enti sono caratterizzati dall’assenza di scopo di lucro, dall’esercizio di specifiche attività di interesse generale e dal perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’autonomia degli ETS, soprattutto quella organizzativa, va concepita come funzionale all’individuazione di assetti organizzativi coerenti con le finalità e le caratteristiche dell’ente.
Parimenti, si riscontra l’esistenza di molteplici tipologie di Enti del terzo settore, ciascuna con caratteristiche specifiche differenti. Una struttura di settore “flessibile” che può ragionevolmente “non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore estremamente vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali.”
Ciò considerato, se la struttura organizzativa discende coerentemente dagli scopi e dalla natura dell’ente, la nota ritiene inappropriata una risposta al quesito univoca relativamente alla globalità degli ETS.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI; SPECIFICITÀ E DIFFERENZE
Va in ogni caso rilevato che all’art. 26 del CTS viene utilizzato il termine “amministratori” al plurale. Specialmente i commi 2, 4 e 5 dell’art. 26 inducono a ritenere che il legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell’organo; laddove la previsione di una costituzione monocratica dell’organo è prevista, essa è esplicitata (come nel caso dell’organo di controllo, art.,30)
D’altronde, l’articolo 26 non si riferisce alla generalità degli ETS ma alle associazioni del Terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni del Terzo settore. Nello specifico, espressamente indicato al comma 8, alle fondazioni si applicano i commi 3, 6 e 7, conciliabili anche con una composizione monocratica dell’organo di amministrazione; mentre i commi 4 e 5, in caso di fondazioni che prevedano un organo assembleare o di indirizzo, possono essere compatibili.
Approfondendo le caratteristiche principali e distintive di associazioni e fondazioni, la note rileva che:
- Un’associazione è composta da più soggetti che si uniscono per perseguire uno scopo comune; compagini aperte e democratiche che dovrebbero essere amministrate secondo i medesimi principi. Tanto più che l’organo sovrano è l’assemblea di tutti gli associati, la quale ha potere anche di modificare la fisionomia e le finalità dell’associazione, differenziandosi da quelle originariamente individuate dai soci fondatori;
- Una fondazione gestisce un patrimonio al fine di raggiungere uno scopo originariamente prefissato. L’organo di amministrazione agirà senza discostarsi dalla volontà dei fondatori e allo stesso modo agirà, se presente, un’assemblea.
CONCLUSIONI
Da questa lettura, la nota suggerisce la preferibilità di una composizione collegiale dell’organo di amministrazione delle associazioni e la possibilità di una amministrazione monocratica nelle fondazioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’individuazione puntuale da parte dello statuto delle caratteristiche dell’organo.
CASI PARTICOLARI
In tale contesto si ritiene possibile, in modo del tutto residuale, la circostanza che un’associazione nella quale figurino pochi soci al momento della costituzione, indichi nell’atto costituivo un organo di amministrazione monocratico temporaneo, esplicitando la volontà, entro un determinato tempo, di procedere a un suo ampliamento elettivo. Tale eventualità si può concretizzare quando gli amministratori sono in numero di poco inferiore o addirittura coincidente con quello degli associati, provocando problemi di funzionamento dell’ente. Componenti dell’assemblea che collimano esattamente con quelli dell’organo di amministrazione non consentono un’effettiva distinzione tra i due organi, rendendo di fatto impossibile il controllo sovrano dell’assemblea.
Infine, in ragione del fatto che l’applicazione del CTS per gli enti religiosi civilmente riconosciuti riguarda soltanto lo svolgimento delle attività di interesse generale (art.5), per questa tipologia di ETS è lecito che l’amministrazione sia affidata ad un organismo monocratico.
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione