Ultimo atto per il Registro Unico Nazionale del Terzo settore
Ultimo atto normativo per il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina la forma e il funzionamento del Registro Unico (introdotto dal Codice del Terzo settore), gli attuali registri di settore presenti a più livelli – nazionale, regionale, provinciale – e gestiti con normative regionali e procedure diverse confluiranno in un unico registro nazionale.
Tempi e fasi
Le fasi di operatività del RUNTS partiranno dalla data che il decreto ha indicato all’articolo 30: cioè con un provvedimento ministeriale che sarà pubblicato dopo la realizzazione del portale telematico che ospiterà i dati del Registro unico.
Questa data segnerà:
- la partenza del processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali di Odv e Aps;
- l’avvio delle domande di iscrizione ex-novo al registro da parte degli altri enti che non erano iscritti ai precedenti registri regionali e provinciali di Odv e Aps;
- la chiusura dei “vecchi” registri regionali e provinciali;
- la cessazione delle procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus.
A partire dalla data indicata dall’articolo 30, l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS sarà l’unico modo per ottenere la qualifica di Ente di Terzo settore (Ets).
Struttura e funzioni del Registro unico
Il decreto ha definito le procedure per la trasmigrazione, l’iscrizione e la cancellazione degli enti al RUNTS, nonché le regole per la tenuta, l’accesso e la gestione del registro. L’avvio del Registro unico uniforma questo insieme di processi, portando omogeneità applicativa a livello nazionale e unitarietà nella gestione delle informazioni, a fianco dell’autonomia amministrativa e procedimentale delle Regioni e delle province autonome. In tale cornice, l’ufficio competente del RUNTS sarà quello territorialmente di riferimento in relazione alla sede legale dell’Ente di Terzo settore (ETS), fatta eccezione per il caso delle reti associative.
Le sezioni del Registro sono sette:
a) Organizzazioni di volontariato
b) Associazioni di promozione sociale
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore
Nell’elenco figurano sezioni dedicate a tipologie di enti del Terzo settore inedite, introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS):
- gli enti filantropici, fondazioni o associazioni riconosciute che operano con la finalità di erogare beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o per realizzare attività di interesse generale;
- le reti associative, enti che associano tra loro un numero minimo definito per norma (art. 41 del CTS) di ETS, distribuiti in almeno cinque regioni e che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati. Le reti associative sono l’unico soggetto che può risultare iscritto a più di una sezione del RUNTS e sono sempre gestite dall’ufficio RUNTS statale;
- gli altri enti del Terzo settore, enti che non possiedono i requisiti per iscriversi nelle altre sezioni ma sono in linea con i dettami del CTS in quanto costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del CTS.
Popolamento del registro
Odv e Aps che trasmigrano dai vecchi registri
Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all’articolo 30 – tranne per le Aps nazionali e loro affiliate il cui termine è di 30 giorni – gli uffici competenti dei Registri regionali e provinciali comunicheranno all’ufficio competente del RUNTS i dati relativi alle Aps e alle Odv già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
Entro i successivi 180 giorni, l’ufficio del RUNTS comunicherà l’esito della verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente, comprese eventuali richieste integrative o proposte di iscrizione in sezioni diverse da quella di provenienza. In caso di mancata comunicazione, al termine dei 180 giorni, l’ente sarà iscritto nella sezione corrispondente alla tipologia di registro di provenienza.
Il caso delle Onlus
L’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito (della pubblicazione sarà data evidenza sulla Gazzetta ufficiale) l’elenco delle Onlus che risultano iscritte all’Anagrafe Unica alla data indicata all’articolo 30. Dalla data di pubblicazione dell’elenco delle Onlus, queste organizzazioni, ai fini dell’ammissione al RUNTS, dovranno effettuare domanda di iscrizione, indicando la sezione del RUNTS nella quale intendono rientrare.
Per far ciò, avranno tempo fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del Codice del Terzo settore. Nel mentre, continueranno a vedersi applicata la “vecchia” legge Onlus, il D.lgs 460/1997.
A seguito della domanda, l’ufficio del RUNTS avrà 60 giorni di tempo per pronunciarsi.
Modalità di iscrizione
Gli enti che intendono iscriversi al RUNTS dovranno fornire informazioni ad ampio raggio: gli ultimi due bilanci di esercizio; le attività di interesse generale effettivamente svolte e le eventuali “attività diverse” (come da artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore); le adesioni a soggetti terzi; la dichiarazione di presunzione di non commercialità dell’ente (ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del CTS); le generalità del rappresentante legale e delle altre cariche sociali con indicazione dei relativi ambiti di azione e potere. Per Odv e Aps sarà necessario anche quantificare il numero di volontari, soci e lavoratori dell’ente.
Inoltre, all’atto di richiesta dell’iscrizione, si potrà richiedere l’accreditamento al beneficio del 5 per mille (leggi l’articolo “5 per Mille, cosa cambia con il Dpcm”).
Entro sessanta giorni dall’inoltro della domanda, l’Ufficio del RUNTS si esprimerà sul buon fine dell’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS richiesta. Per le reti associative, se lo statuto dell’ente è redatto in conformità al modello standard predisposto dalla rete associativa cui aderisce e approvato con decreto direttoriale (vedi articolo 47, comma 5 del CTS), il tempo massimo per la risposta si dimezza.
Per procedere con l’iscrizione e per adempiere agli aggiornamenti trattati di seguito, è previsto l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti gli iscritti al RUNTS (art. 6 comma 3).
Aggiornamento dei dati
Per maggiore uniformità e trasparenza gli enti dovranno inoltre osservare una serie di obblighi di aggiornamento e di informazione. Dovranno tenere aggiornate le informazioni all’interno del RUNTS secondo modalità prestabilite ed uniformi: a partire dai documenti ufficiali (modifiche di statuto, delibere di trasformazione, scioglimento, fusione, ecc.); dai bilanci (da inviare entro il 30 giugno dell’anno successivo) e dalle variazioni delle attività svolte o dei soggetti titolari di cariche sociali con relativi ambiti di azione e potere, fino ai provvedimenti giudiziari o tributari ricevuti dalle Autorità competenti.
Pubblicità dei dati
Il RUNTS sarà consultabile pubblicamente attraverso un portale dedicato. Le informazioni pubbliche degli ETS iscritti nel RUNTS saranno opponibili ai terzi.
Controlli
Ferma restando la facoltà dell’Ufficio del RUNTS di effettuare accertamenti e verifiche a campione o in tutti i casi in cui si possa presumere una violazione della normativa, gli ETS saranno oggetto di revisione d’ufficio, a cadenza almeno triennale, per verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al Registro, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le associazioni riconosciute con personalità giuridica
Il Codice del Terzo settore, articolo 22, ha previsto che gli ETS (in deroga al DPR n. 361, del 10 febbraio 2000) possano acquistare la personalità giuridica all’atto di iscrizione nel RUNTS. Per tali enti, è stabilito che il notaio abbia il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro Unico e per il patrimonio minimo (la somma liquida e disponibile non inferiore a 15mila euro per le associazioni e a 30mila euro per le fondazioni. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale). Dopodiché, in assenza di criticità, entro 20 giorni il notaio stesso effettuerà l’iscrizione presso l’ufficio del RUNTS competente. In questo caso, gli uffici del RUNTS saranno tenuti a verificare la sola regolarità formale del procedimento.