Fondo Extra per attività di interesse generale: pubblicate le indicazioni
Articolo a cura di Fare Non Profit | Pubblicato l’avviso contenente i criteri di accesso, le modalità di assegnazione ed erogazione e le procedure di rendicontazione della parte di fondo extra (50 milioni di euro) destinata al sostegno delle attività di interesse generale degli enti a rilevanza nazionale.
Il dl Rilancio aveva stabilito l’incremento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore (CTS), pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 67 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77) con lo scopo di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19.
Le modalità di gestione del Fondo sono state precedentemente definite dall’atto di indirizzo contenuto nel decreto ministeriale 93 del 7 agosto 2020. L’atto individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dal dl Rilancio e stabilisce che tale incremento sia diviso a metà tra enti a rilevanza nazionale e enti a rilevanza locale.
Sulla base di ciò, con il Decreto Direttoriale n. 363 del 28 ottobre 2020 e l’allegato Avviso 3/2020 sono ora stabiliti i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione del finanziamento per gli enti a rilevanza nazionale
BENEFICIARI
Le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel relativo registro nazionale (escluse le loro articolazioni territoriali e i circoli affiliati) e le organizzazioni di volontariato (Odv) in possesso dei requisiti numerici di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 del CTS (cioè con almeno 100 enti associati e presenti in almeno 5 regioni).
ATTIVITÀ FINANZIABILI E RENDICONTAZIONE
Sono finanziabili le attività mirate a rispondere ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti dall’epidemia di COVID-19 e riconducibili agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività indicati nell’atto di indirizzo.
Il termine di conclusione delle attività per le quali le organizzazioni potranno richiedere il contributo è fissato al 26 marzo 2021.
Entro il 30 giugno 2021 l’ente beneficiario del contributo dovrà inviare alla D.G. Terzo settore la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale accompagnato dall’elenco dei giustificativi delle spese sostenute e dalla dichiarazione che le medesime non sono state oggetto di ulteriori contributi pubblici.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli enti intenzionati a partecipare al riparto devono presentare domanda di ammissione redatta secondo il Modello A, reperibile, insieme al resto delle istruzioni e della documentazione da produrre, presso l’apposita pagina del sito ministeriale. Le domande di ammissione, redatte secondo le indicazioni, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro le ore 12.00 del 10 novembre 2020.