2021, al via i nuovi schemi di bilancio per il Terzo settore
Un ulteriore passo verso l’attuazione della legge di riforma del Terzo settore prevede che nel 2021 gli enti che risulteranno iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore – enti del Terzo settore (Ets) – adottino i nuovi schemi di bilancio previsti dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Dgls 117/ 2017). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, con il decreto del 5 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020) ha predisposto la modulistica per rendicontare il primo esercizio utile dopo la pubblicazione del Decreto.
Schemi di bilancio
La modulistica comprende:
- Modello A) Stato Patrimoniale
- Modello B) Rendiconto Gestionale
- Modello C) Relazione di Missione
- Modello D) Rendiconto di Cassa
- Glossario sulle Poste di Bilancio
Il Bilancio di esercizio degli Ets dovrà essere “conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione secondo gli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile (principi di chiarezza, veridicità, prudenza, continuità) e 2426 (criteri di valutazione) nonché ai principi contabili nazionali in quanto compatibili con l’assenza del fine di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale degli Ets”. La Relazione di Missione dovrà inoltre indicare i criteri e i principi adottati nella redazione del bilancio.
Una novità importante è l’inserimento della voce “oneri e proventi figurativi” in calce al Rendiconto. Il Glossario del decreto specifica che “oneri e proventi figurativi sono componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente”. Un esempio è l’impiego di volontari (iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo settore) calcolati “attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come un esempio di proventi figurativi è riferibile alla traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita”.
Particolare attenzione è rivolta agli Ets che non svolgono attività commerciali ma che effettuano raccolte pubbliche di fondi, le quali dovranno essere inserite all’interno del Bilancio con un rendiconto specifico in cui indicare le entrate e gli impieghi per ogni singola campagna di raccolta fondi.
Quali modelli adottare
Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220mila euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri (di cui alla ex legge 266/91), associazioni di promozione sociale iscritte ai registri (di cui alla ex L. 383/2000) e Onlus iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus (ai sensi del D. Lgs. 460/97) dovranno redigere i bilanci d’esercizio secondo le nuove linee guida.
Siccome siamo ancora in una fase transitoria della riforma, dalla pubblicazione del Registro unico nazionale del Terzo settore all’esito della richiesta di autorizzazione all’Unione europea per la normativa fiscale, occorrerà interpretare le linee guida rispetto ai regimi fiscali vigenti.
Per aiutare gli enti in questo delicato passaggio, CSV Milano ha predisposto una serie di servizi per accompagnare le organizzazioni nel percorso di adozione dei nuovi schemi, tenendo conto delle specificità degli enti e avvalendosi di strumenti per facilitare la gestione contabile, finanziaria e sociale delle risorse.