Obbligo di pubblicazione dei compensi ai componenti di un ETS: i chiarimenti della nota ministeriale
Con nota ministeriale n. 293 del 12 gennaio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce alcuni aspetti circa la modalità con cui rispondere all’obbligo di pubblicazione, sul sito internet dell’ente o della rete di riferimento, dei compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti o agli associati di un ente di Terzo settore (ETS).
Il vincolo, introdotto dall’articolo 14, comma 2, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), risiede anzitutto nei principi di trasparenza specificati nella legge delega (l. 106/2016). Al contempo, occorre rispettare il principio di graduazione degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi (articolo 4, comma 1, lettera g), secondo cui, al crescere della dimensione economica dell’attività svolta, incrementano i vincoli. Il principio di proporzionalità emerge con chiarezza nel considerare che l’adempimento in oggetto è a carico degli enti con ricavi superiori ai 100.000 euro annui. E a un ulteriore step di incremento dei volumi economico-finanziari, ovvero oltre 1.000.000 di euro annui di ricavi, subentrano ulteriori obblighi di informazione da adempiere, in questo caso, attraverso il bilancio sociale.
Il bilancio sociale è un documento finalizzato a declinare diverse tipologie di informazioni di tipo quantitativo in specifici contesti qualitativi, raccontando e fotografando con profondità il funzionamento dell’ente. La sua redazione non è lasciata al caso ma deve seguire indicazioni e principi contenuti nelle relative Linee guida. Nel D.M. 04/07/2019, “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, si trovano indicazioni anche su come rispondere all’obbligo di pubblicazione dei compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti o agli associati di un ETS.
Le linee guida indicano che se da un lato occorre fornire un quadro della struttura generale dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità e rappresentarne le dimensioni, dall’altro, le informazioni sui compensi possono essere rappresentate anche in forma anonima.
Questa previsione tutela, continua la nota, il principio del diritto alla riservatezza e alla privacy, nell’ottica di un equilibrio fra “due piatti della stessa bilancia”: “l’interesse del singolo alla riservatezza deve contemperarsi con quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, quali l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono non solo dal bilancio delle pubbliche amministrazioni ma più in generale anche da soggetti privati che hanno il diritto di conoscere in concreto come le stesse, ricevute per lo svolgimento delle attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, vengano impiegate e gestite.”
Un bilanciamento che non permette, ad esempio, di esporre dati non necessari, non pertinenti o superflui, soprattutto quando questi possono esprimere informazioni su condizioni specifiche di alcune persone (ad es. conoscere dati di contesto famigliare, sanitario, ecc.). In generale, non è opportuna la pubblicazione nominativa ogniqualvolta sia possibile riportare un’informazione ben definita per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. individuando categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).
Viceversa, sono da considerarsi insufficienti le rappresentazioni di dati genericamente aggregati, all’interno dei quali confluiscano posizioni differenziate, così come la non diversificazione tra importi “retributivi” da un lato e di “indennità” o “rimborso spese” dall’altro. In quest’ultimo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate, basterà individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti. Nel caso delle indennità, invece, sarà sufficiente l’indicazione del valore parametrato ai giorni in cui un determinato organo si è riunito.
In conclusione, la nota chiarisce che non saranno forniti modelli attraverso cui esporre i valori soggetti all’obbligo informativo. Suggerisce piuttosto di valutare che sia l’organo di controllo dell’ente, nel suo ruolo di organo vigilante sull’osservanza da parte dell’ente della legge e dei principi di corretta amministrazione, a esprimersi in questo senso.