Superbonus: quello che c’è da sapere
Notizia a cura di Fare Non Profit | Nel denso percorso normativo e interpretativo della misura del “Superbonus”, gli enti non profit hanno potuto riscontrare l’applicabilità della misura anche per gli immobili in loro possesso o utilizzo in senso più ampio rispetto agli altri soggetti beneficiari.
Il Superbonus, come avevamo scritto, è un’agevolazione, fruibile anche da ASD, ODV, APS e ONLUS iscritte nei relativi registri, introdotta dal Decreto Rilancio, che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Inoltre, tra gli aspetti più importanti, permette di usufruire della facilitazione fiscale anche cedendo il credito a terzi o ai fornitori.
Superando alcuni dubbi di applicazione relativamente alla tipologia e al numero di edifici che rientrano nell’agevolazione, la circolare n. 30 E del 22 dicembre 2020 ha chiarito che ODV, APS e ONLUS possono usufruire del Superbonus per lavori su edifici di qualsiasi categoria catastale e destinazione d’uso (differentemente dalle persone fisiche per cui è usufruibile solo sulle abitazioni e dalle ASD che possono usarlo limitatamente per lavori a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi). Inoltre, per analoga differenziazione dall’applicazione per le persone fisiche, non c’è limite al numero degli immobili su cui applicare il beneficio del Superbonus (anche per le ASD).
Chiarimenti che si affiancano alle indicazioni precedenti contenute nella circolare 24 E dell’8 agosto 2020 che circostanziava la composizione della platea dei beneficiari relativamente al titolo di possesso degli immobili: possono utilizzare il Superbonus i proprietari (anche nudi proprietari), i titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), gli affittuari e i comodatari.
Infine, per quanto riguarda il limite temporale entro cui tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono fruire del bonus, abbiamo trattato qui della proroga della misura agevolativa stabilita dalla Legge di Bilancio al 30 giugno 2022, e al 31 dicembre 2022 per i lavori che al 30 giugno 2022 siano stati realizzati almeno al 60% dell’intervento complessivo.