Somme 5 per mille 2018 e 2019: possibile l’accantonamento per Covid
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo settore, in risposta a una richiesta del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha fornito indicazioni su come procedere riguardo alle somme ricevute dal riparto del 5 per mille del 2018 e del 2019 che potrebbero avere difficoltà nell’essere spese a causa delle restrizioni sociosanitarie dovute alla pandemia in corso.
Questa nota, la n.3142 del 4 marzo 2021, specifica che gli enti beneficiari potranno fare riferimento al meccanismo dell’accantonamento delle somme non utilizzate già previsto dalla normativa del 5 per mille. L’articolo 12, comma 1, lettera e (D.P.C.M. 23 aprile 2010), riconosce infatti agli enti la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, evidenziandole nel consuntivo e portandole a rendicontazione anche negli anni successivi. Conformemente alle linee guida sulla rendicontazione, le somme accantonate dovranno poi essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel rendiconto. Nel modello di rendiconto basterà inserire, nel punto 6 “accantonamento”, l’importo che a 12 mesi dalla data di incasso non sia stato speso per cause legate all’emergenza epidemiologica, indicando nella relazione di accompagnamento come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”. Tale indicazione trova legittimità come plueriennalità di impiego di risorse nella causa di forza maggiore rappresentata dalla pandemia, sarà l’unica accortezza da avere. Non sarà necessario fornire altre motivazioni o dati di circostanza. Una volta impiegate le somme accantonate, occorrerà inviare al Ministero il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegandovi relazione descrittiva delle spese inserite.
La nota prosegue motivando la soluzione esposta: da un lato, la coerenza con la finalità del 5 per mille di favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi delle attività di interesse generale; dall’altro, il mantenimento efficace del supporto fornito dagli enti del Terzo settore nel fronteggiare gli effetti della pandemia, anche a medio termine, sulla comunità. Viceversa, non è possibile il riferimento a provvedimenti che, all’emergere dell’epidemia, hanno formalizzato proroghe all’utilizzo e alla rendicontazione delle somme (il riferimento è al D.L. “Cura Italia”).