Proroga per l’approvazione dei bilanci e delle modalità di esercizio delle assemblee, Ets dimenticati
La conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020) non sana la difformità di trattamento sul termine per l’approvazione del bilancio e sul termine per le modalità di esercizio delle assemblee tra società, enti non profit in generale ed Enti di terzo settore (Ets).
Mentre è prorogato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (il termine ordinario è di 120 giorni) per tutti gli enti (ivi comprese le associazioni e le fondazioni diverse dagli attuali Ets), la legge si dimentica degli Ets. Infatti sia il decreto Milleproroghe sia i correttivi successivi, non hanno eliminato l’esclusione per le Odv, le Aps e le Onlus, da questa possibilità. Rimane quindi in vigore quanto previsto dal Dpr 600 del ’73 che prevede per le Onlus di opzione e di diritto il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quindi, un Ets, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, che ha nel proprio statuto il termine di 120 giorni per l’approvazione del bilancio, non potrà usufruire della proroga al 30 giugno. Ricordiamo che invece l’anno scorso il l’articolo 35 del decreto Cura Italia aveva esteso i termini anche per Odv, Aps e Onlus. Ma la diffusione della pandemia e i suoi effetti sulla società non sono risolti, quindi, la logica prevedrebbe che anche gli Ets fruiscano della stessa agevolazione degli altri enti, esattamente come per l’anno 2020.
Cosi anche è ampliato al 31 luglio la possibilità per tutti gli enti (ivi comprese le associazioni e le fondazioni diverse dagli attuali Ets) di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Fino al 30 aprile organi collegiali in videoconferenza
È confermata la possibilità, fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19 fissata al 30 aprile 2021, per tutti gli enti non profit di riunire l’assemblea dei soci, i consigli direttivi e gli altri organi collegiali, per via telematica. La proroga vale anche per gli enti che non hanno nel proprio statuto questa possibilità, purchè siano individuati sistemi di identificazione certa dei partecipanti e sia garantita adeguata comunicazione delle sedute.
Ricordiamo che non c’è vincolo alla previsione di un luogo specifico in cui uno o più rappresentanti dell’ente devono essere presenti di persona; le firme ai verbali delle sedute da parte del presidente e del segretario potranno essere apposte in modo non contestuale alla seduta, ma alla prima occasione utile. Si raccomanda ancora una volta il rispetto delle condizioni da garantire affinché sia possibile svolgere riunioni in modalità telematica:
- la conoscenza dell’evento, attraverso adeguata pubblicità;
- l’identificazione dei partecipanti;
- la garanzia di partecipazione effettiva;
- l’esercizio del diritto di voto.
Altre scadenze che slittano al 30 aprile
La conversione in legge allineati all’attuale termine dello stato di emergenza, il 30 aprile 2021, le disposizioni relative a:
- sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, come da art. 4 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità);
- ricorso semplificato al lavoro agile (smart working), come introdotto dall’art. 90, commi 3 e 4, del L. 34/2020 (decreto Rilancio).
Articolo a cura di Fare Non Profit