Dal Ministero alcuni chiarimenti sulla nomina del Presidente di ETS
Articolo a cura di Fare Non Profit | Con la nota n° 7551 del 7 giugno scorso, la Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti sulla nomina del Presidente all’interno degli enti del Terzo settore (ETS).
Il primo tema affrontato è quale sia l’organo legittimato alla nomina del Presidente. Nel mondo associativo ci sono enti che prevedono la nomina diretta del Presidente da parte dell’Assemblea; in molti altri, invece, è l’organo di amministrazione (spesso chiamato “consiglio direttivo”) a eleggere il presidente.
Richiamati i principi di pluralismo, libertà organizzativa e democraticità, la D.G. sottolinea l’importanza di come essi, all’interno della vita associativa, si debbano bilanciare e realizzare in sinergia. Nel caso specifico della nomina presidenziale, questo avviene in tutti i casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontà assembleare, che sia diretta o indiretta.
L’elezione diretta è quella che avviene in seno all’assemblea. Invece, nelle forme dell’elezione indiretta, l’elezione del presidente è comunque realizzata da parte di un organo eletto dall’assemblea: il compito di individuazione del presidente è attribuito all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare. In quest’ultimo caso, in virtù della “sovrana” volontà assembleare, resta in capo all’assemblea il potere di revoca del presidente.
Sono invece da escludere previsioni statutarie che, appellandosi impropriamente alle forme di democrazia indiretta, riservino l’espressione di voto democratico a solo una parte degli associati o a un soggetto esterno.
Questo inquadramento risponde in modo sostanziale – prosegue la Nota – anche alla questione se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale ponendosi, in caso negativo, al di fuori dal campo delle previsioni dell’art. 25, comma 1, lett. A del Codice del Terzo settore (CTS), secondo cui la nomina degli organi sociali compete all’Assemblea dei soci. Non è significativo, secondo la D.G., il dato formale della presenza o meno del presidente nel novero degli organi sociali. L’importante è che esso sia, effettivamente e nei fatti, manifestazione democratica e trasparente della volontà assembleare.
L’ultimo punto trattato dalla nota riguarda la nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore. In particolare se, in assenza di un organo assembleare, l’organo di controllo può essere nominato dall’organo di amministrazione, anche quando quest’ultimo sia monocratico.
La nota riprende le indicazioni del CTS che si limita a prevedere la nomina dell’organo di controllo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (il quale potrebbe per esempio, nel caso delle fondazioni, anche essere esterno).
Questa indicazione è funzionale alla specificità dell’istituto della fondazione e alla difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni, senza rischiare di ledere il ruolo importante che riveste in esse la volontà del fondatore.
Detto questo, la possibilità che un amministratore monocratico nomini l’organo che deve controllarlo è, secondo la Nota, una forzatura, considerato quanto riferisce il Codice Civile all’articolo 2399 sulle cause di ineleggibilità nei sistemi di controllo delle società, tra cui figurano, al punto b), gli amministratori stessi.