Nuovi adempimenti su Pos e fatturazione elettronica anche per alcuni enti non profit
Anche le associazioni sono chiamate a gestire i nuovi adempimenti alla luce del cosiddetto decreto Pnrr 2 (dl 36/2022) che riguardano l’utilizzo del pos e fatturazione elettronica.
Proviamo a fare il punto della situazione e a rispondere ad alcuni quesiti anche se purtroppo non sono ancora arrivati gli auspicati chiarimenti ministeriali, anche sotto forma di semplice Faq.
Anche le associazioni devono dotarsi del Pos? Lo devono fare tutte le associazioni?
L’obbligo di dotarsi di un Pos – o altro strumento di pagamenti elettronici – è stato inserito da tempo ma con il cosiddetto decreto Pnrr 2 (art. 18 comma 1 del dl 36/2022) sono state introdotte le sanzioni nel caso in cui non si assicuri la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità. L’associazione che non concede l’utilizzo del pagamento con carte di pagamento è infatti passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa di 30 euro a transazione rifiutata a cui si deve aggiungere una sanzione variabile del 4% del valore della transazione rifiutata.
Non è invece prevista una sanzione se nel corso di una verifica fiscale, per esempio, si accerti la mancanza del Pos.
Tutte le associazioni sono obbligate a dotarsi del Pos?
La norma introduce l’obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.
Non è quindi tenuta a dotarsi del Pos l’associazione che percepisce esclusivamente quote di adesione e contributi liberali.
Dubbi sono emersi rispetto alle associazioni, titolari di solo codice fiscale, che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali (ad esempio la quota di iscrizione al corso di teatro o la quota di iscrizione ad una manifestazione sportiva), dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci.
Tali corrispettivi sono “decommercializzati” (ex art. 148, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi) ma restano il prodotto di una prestazione di servizi per cui un atteggiamento prudenziale ci fa ritenere opportuno dotarsi di tale sistema di pagamento anche in questo caso.
Ovviamente nessun dubbio rispetto all’obbligo di Pos quando l’associazione è titolare di partita Iva.
Devo garantire l’utilizzo del POS anche per il versamento della quota di adesione o contributi liberali?
La norma non interviene nel merito ma la formulazione del testo pare estendere il diritto del socio di versare anche la quota di adesione o un contributo liberale utilizzando il Pos, atteso che l’obbligo è previsto in capo ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi e non in relazione all’effettuazione di attività di vendita di beni e prestazioni di servizi.
L’introduzione del Pos significa rendere vietate le transazioni in contanti?
No. In materia di transazioni in contanti restano in vigore le attuali disposizioni che prevedono:
- per la generalità dei contribuenti fino al 31 dicembre 2022 il divieto di effettuare transazioni in contanti per importi superiori a 2.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro;
- per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro. A prevederlo è l’articolo 25 della legge 133/1999.
La disposizione afferma semplicemente il diritto in capo al socio o utente di pagare con questo strumento.
Per cosa deve essere abilitato il Pos?
È necessario che il Pos per bancomat consenta il pagamento, oltre che con bancomat, con almeno una carta di credito, questo perché la norma cita “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
Quali sono le novità in materia di fatturazione elettronica?
Attualmente sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le associazioni titolari di partiva Iva che abbiano optato per il regime forfettario legge 398/1991 che nell’esercizio precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro (dl 119/2018, art. 10, comma 01) se non con riferimento alle fatture emesse nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
Con il provvedimento in esame (dl 36/2022 – cosiddetto decreto Pnrr 2) è prevista la progressiva abrogazione del regime di esonero:
- a partire dal 1° luglio 2022 per le associazioni che nell’anno precedente hanno “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000” scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
- a partire dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le associazioni titolari di partita Iva a prescindere dal volume d’affari.
Come faccio a calcolare il plafond di 25.000 euro?
Purtroppo la norma non aiuta. Mentre la disposizione precedente citava infatti “conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”, la norma in esame fa riferimento ad aver “conseguito ricavi ovvero percepito compensi”, senza limitazione a quelli commerciali.
In assenza di una indicazione di prassi, un atteggiamento prudenziale ci porta a ritenere opportuno cumulare anche i ricavi decommercializzati, escludendo esclusivamente gli importi non sinallagmatici come i contributi associativi annuali e le erogazioni liberali.
Qual è l’esercizio su cui devo calcolare il plafond?
Per le associazioni con esercizio solare si tratta di esaminare il bilancio relativo al 2021.
Cosa bisogna fare invece per le associazioni con esercizio a cavallo? Valutare l’esercizio precedente all’entrata in vigore della norma (1° maggio) o quello precedente alla data di operatività della nuova norma (1° luglio)? Su questo, si attendono indicazioni ministeriali.
Cosa succede se ci siamo appena costituiti?
La norma non interviene in merito: un atteggiamento prudenziale ci porta a ritenere che se si presuppone di superare nel primo esercizio i 25.000 euro di ricavi, sarà necessario dall’inizio dell’attività procedere con la fatturazione elettronica.
Dobbiamo emettere fattura elettronica con riferimento a qualsiasi entrata sinallagmatica?
No. L’obbligo si configura solo con riferimento alle prestazioni di natura commerciale per cui l’associazione non deve emettere fattura elettronica quando riceve dal socio un corrispettivo specifico decommercializzato (ad esempio la quota per iscriversi al corso di teatro o al torneo di tennis).
Del pari l’associazione in regime della legge 398/1991 può godere dell’esonero dell’emissione delle fatture con riferimento a prestazioni di servizi diversi da quelli di pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica ai sensi dell’art. 74 del dpr 633/1972 per cui laddove si avvalga di tale facoltà, limitandosi ad emettere una ricevuta Iva inclusa, non è chiamata ad emettere la fattura elettronica. Ricorrere però alla fatturazione elettronica potrebbe essere di supporto alla gestione contabile dell’associazione.
Sanzioni e agevolazioni
La trasmissione telematica della fattura elettronica (ovvero l’invio del tracciato al Sistema di Interscambio) deve avvenire entro 12 giorni dalla realizzazione della prestazione, ossia dalla data di cessione del bene o dell’incasso della prestazione di servizio o dell’emissione della relativa fattura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 2 del dlgs 471/1997.
Il provvedimento in commento introduce una deroga al principio sanzionatorio per cui non saranno applicate sanzioni per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2022 sulla tardiva trasmissione elettronica dei tracciati se questo avviene comunque entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tale norma si applica solo ai soggetti che saranno tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022.
Conservazione elettronica delle fatture
Con la generalizzazione dell’obbligo di fatturazione elettronica le associazioni dovranno porsi anche il problema dell’attivazione della conservazione elettronica: tale procedura non può essere espletata autonomamente dalle associazioni tramite la conservazione delle fatture emesse e ricevute su un supporto informatico, ma può essere eseguita solo da alcuni soggetti autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) secondo rigide procedure.
Di conseguenza le associazioni, a partire dalla data in cui saranno assoggettate all’obbligo di fatturazione elettronica, potranno affidare la conservazione a:
– Agenzia delle entrate. L’accordo gratuito di conservazione può essere facilmente attivato dall’area “Fatture e Corrispettivi” all’interno del portale Fisconline dell’associazione;
– una società abilitata ad espletare tale servizio di conservazione.
Si rammenta, infine, che da quando l’associazione sarà tenuta alla fatturazione elettronica la conservazione telematica riguarderà sia le fatture attive emesse ai clienti (soci inclusi quando destinatari di servizi fiscalmente rilevanti) sia quelle passive ricevute dai fornitori e ciò anche nel caso in cui il fornitore trasmetta anche copia cortesia della fattura elettronica al fine di velocizzare il pagamento.
Articolo tratto da Cantiereterzosettore.it, scritto da Francesca Colecchia, Arsea SRL