L’obbligo di deposito del bilancio per gli ETS
Con la Nota Ministeriale n. 17146 del 17 novembre 2022, il Ministero delle Politiche Sociali ha puntualizzato alcuni aspetti relativi l’obbligo di deposito del bilancio consuntivo 2021 sul portale del RUNTS.
L’obbligo di deposito sussiste nei confronti di tutti gli Enti del Terzo Settore che hanno acquisito definitiva iscrizione a seguito del processo di trasmigrazione, nel corso del 2022 (quindi le ODV e le APS che erano iscritte dei vecchi registri di riferimento e sono trasmigrati nel nuovo registro).
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli Enti del Terzo Settore “di nuova iscrizione” avvenute nel 2022.
Il bilancio deve essere depositato, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro Unico redatto nelle forme previste dal Decreto Ministeriale 39/2000, utilizzando i modelli A-B-C nel caso sia di natura economico-patrimoniale o il modello D, qualora abbia natura di cassa e nel caso l’ente abbiano avuto entrate inferiori a € 220.000. I bilanci devono essere accompagnati dai rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio).
Deve essere depositato anche il bilancio sociale 2021 per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (l’obbligo vi è per gli ETS che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro). Si ricorda che, indipendentemente dall’iscrizione al Runts, l’ente doveva pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet (o, se esso ne è sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) entro il 30 giugno 2022.
Nel caso un ETS abbia nominato, a norma degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, la Nota Ministeriale chiarisce che le rispettive relazioni sono da considerare, a tutti gli effetti, come facenti parte del bilancio 2021. Di conseguenza tali relazioni dovranno essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione del bilancio consuntivo.
Rendicontazione delle raccolte fondi
La Nota ministeriale offre anche chiarimenti in merito alla pubblicità delle informazioni relative alle raccolte fondi organizzate per il 2021 dagli Enti del Terzo Settore.
Per quanto riguarda le raccolte fondi che hanno carattere abituale, come specificato dal Decreto Ministeriale 107/2022, le informazioni relative dovranno comparire nei bilanci mediante la compilazione dell’apposita voce di bilancio (sia in entrata che in uscita). Nel caso l’ente rediga il bilancio in forma economica patrimoniale (modelli A-B-C) nella relazione di missione (modello C) dovrà essere riportata la descrizione delle attività afferenti la raccolta fondi abituale.
Per quanto riguarda, invece, le raccolte occasionali, oltre alla compilazione delle apposite voci di bilancio, gli Enti del Terzo Settore dovranno pubblicare anche i rendiconti specifici redatti utilizzando i modelli contenuti nel citato Decreto Ministeriale (rendiconto finanziario di dettaglio e relazione illustrativa).
La nota ministeriale specifica che l’obbligo di pubblicazione si intende ottemperato anche nel caso l’ente pubblichi un unico file contenente, oltre il bilancio consuntivo, i rendiconti di cui sopra.
Mancata pubblicazione
La Nota Ministeriale specifica, altresì, che il termine di 90 giorni non deve essere considerato perentorio. Nel caso in cui, decorso il termine, l’Ente non abbia provveduto alla pubblicazione del bilancio consuntivo sul portale RUNTS, l’Ufficio Territoriale di controllo competente potrà diffidarlo ad adempiere assegnando un termine trascorso inutilmente il quale l’Ente verrà cancellato dal RUNTS
L’obbligo di pubblicazione per gli Enti del Terzo Settore riconosciuti come Persone Giuridiche con entrate inferiori a € 220.000
Gli amministratori di un ETS dotato di Personalità Giuridica con entrate inferiori a € 220.000 possono, qualora il patrimonio sia interamente costituito da denaro, decidere di redigere il bilancio nella forma di rendiconto di cassa (modello D). Ciò perché il modello D, in questi casi, permette di verificare il mantenimento della soglia patrimoniale richiesta dall’art. 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore.
Qualora, invece, il patrimonio sia costituito in tutto o in parte da beni immobili, gli amministratori dovranno interrogarsi sull’opportunità di redigere il bilancio in forma economico – patrimoniale (modelli A-B-C) in modo da poter rendicontare il mantenimento della predetta soglia patrimoniale.
La nota ministeriale, infatti, chiarisce che la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo permane immutata anche nel caso in cui l’ETS dotato di personalità giuridica abbia entrate inferiori a € 220.000 annui. Gli amministratori e gli organi di controllo di tali Enti dovranno pertanto monitorare che la soglia patrimoniale richiesta dall’art. 22, comma 5, permanga o, in caso contrario, attivare immediatamente le procedure di adozione delle delibere conseguenti (ricostituzione del patrimonio, perdita della personalità giuridica, scioglimento, fusione, ecc.).