5 per mille 2023, le indicazioni per accedere al beneficio
Nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità di presentare domanda per l’iscrizione al 5 per mille 2023 per le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non presenti nei rispetti elenchi permanenti.
In questo contributo, dopo aver ricordato le caratteristiche e le categorie beneficiarie del 5 per mille, si analizzerà in particolare la situazione relativa all’iscrizione al beneficio per il 2023 per gli enti del Terzo settore (Ets), le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche.
Cos’è e chi può accedere al 5 per mille
Si ricorda anzitutto che il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Non si tratta di una vera e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per
mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.
Il dpcm 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:
- gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- il Comune di residenza del contribuente;
- le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette (la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019).
L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.
Per l’iscrizione degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria si rimanda alle indicazioni contenute nel vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso”.
Gli enti del Terzo settore
Gli enti che sono già ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono inclusi nell’elenco permanente degli enti beneficiari (quello del 2023 sarà pubblicato entro il 31 marzo prossimo sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; qui il link all’elenco 2022) sono considerati accreditati al 5 per mille 2023 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5×1000” compaia la scritta “NO”.
Il consiglio per tali enti è comunque quello di entrare nella piattaforma del Runts, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban, di modo da poter ricevere le somme sul conto corrente.
Gli enti che sono già ad oggi iscritti al Runts, qualora non siano invece già inclusi nell’elenco permanente menzionato in precedenza, se vogliono accreditarsi al 5 per mille 2023 lo fanno direttamente nella piattaforma del Runts, tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio. Il termine per effettuare tale accreditamento è quello del prossimo 11 aprile 2023. Potranno comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023 anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il predetto termine, purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 2 ottobre 2023, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Gli enti che stanno presentando o hanno intenzione di presentare nei prossimi giorni l’istanza di iscrizione al registro unico, e che intendono accreditarsi al 5 per mille 2023, lo devono fare direttamente in sede di iscrizione al registro unico, sempre barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban o, in alternativa e per gli enti che non dispongano ancora di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato.
Anche per essi, il termine per accreditarsi al 5 per mille 2023 è quello del prossimo 11 aprile.
Ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 2 ottobre 2023, e si potrà rientrare fra i beneficiari del contributo versando la predetta sanzione di 250 euro.
Si ricorda la regola generale per cui le diverse categorie di enti fin qui menzionate potranno accedere al beneficio del 5 per mille 2023 qualora risultino iscritti al Runts entro il 31 dicembre 2023.
Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche descritte sin qui.
Un caso particolare è quello relativo alle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) nei cui confronti il procedimento di “trasmigrazione” non si è ancora concluso poiché ad esse sono state richieste integrazioni o rettifiche da parte dell’ufficio Runts competente (e quindi compaiono nel relativo elenco presente sul sito del Ministero).
Qualora tali organizzazioni fossero già incluse in precedenza nell’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille dovrebbero essere accreditate in automatico al 5 per mille 2023, senza necessità di alcun ulteriore adempimento (come era stato previsto per il 5 mille 2022). Su questo si rimane però in attesa di un chiarimento definitivo da parte del Ministero.
Le Onlus
Il decreto legge n. 198 del 2022 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha previsto che anche per l’anno 2023 le Onlus iscritte all’Anagrafe unica continuano ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal dpcm 23 luglio 2020. Per esse resta quindi ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
È importante anzitutto sottolineare che le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2023.
Le Onlus che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nell’elenco permanente, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello. Nella sezione “Autocertificazione” è richiesto di indicare il numero e la data di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus: non essendovi però un numero di riferimento di iscrizione all’Anagrafe è possibile lasciare bianco quello spazio (che non costituisce un campo obbligatorio del modello), mentre la data di iscrizione deve essere indicata (si tratterà di quella in cui l’ente ha presentato la domanda di iscrizione nel caso in cui esso sia stato iscritto a seguito di comunicazione della Direzione regionale competente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso).
L’elenco provvisorio degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di delega formale, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
Si ricorda che, rispetto alla disciplina precedente, non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.
Qualora una Onlus non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023, presentando la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2023 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2023 delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Enti iscritti al Runts ma che sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate al 5 per mille
Un caso particolare riguarda quello di enti iscritti ad oggi al Runts ma che non compaiono nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero del lavoro bensì in quello delle Onlus accreditate al 5 per mille.
La ragione di ciò è data dal fatto che tali enti erano in possesso della qualifica di Onlus ed hanno effettuato il passaggio al Runts: risultano però ancora iscritti anche all’Anagrafe unica delle Onlus e da qui l’iscrizione all’elenco permanente delle Onlus.
Si tratta anzitutto di una situazione non corretta da un punto di vista normativo: l’art. 34, c. 13 del decreto ministeriale 106 del 2020 prescrive infatti che qualora un ente venga iscritto al registro unico debba essere cancellato dall’Anagrafe unica. Qualora non lo faccia l’Agenzia delle entrate, sarà l’ente a dover richiedere la cancellazione alla competente Direzione regionale: tale cancellazione non pregiudica ovviamente in alcun modo l’iscrizione dell’ente al 5 per mille 2022.
Per quanto riguarda invece l’iscrizione al 5 per mille 2023, l’ente dovrà necessariamente effettuare l’accreditamento al beneficio sulla piattaforma del Runts tramite il menu “Cinque per mille”: come già detto in precedenza, il termine è quello del prossimo 11 aprile 2023 (oppure anche in data successiva, ma comunque entro il 2 ottobre 2023, e pagando la sanzione di 250 euro).
Le associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), possono accreditarsi al 5 per mille qualora nell’organizzazione sia presente il settore giovanile e venga svolta in via prevalente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per l’accreditamento al 5 per mille delle Asd è competente il Coni, che ha però stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 1, del dpcm 23 luglio 2020.
È importante sottolineare che le Asd che sono presenti nell’elenco permanente 2023 pubblicato sul sito del Coni non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2023.
Le Asd che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nel menzionato elenco, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro l’11 aprile 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal Coni entro il 20 aprile sul proprio sito. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’ufficio del Coni territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal Coni sul proprio sito entro il 10 maggio.
Si ricorda anche qui che, rispetto alla disciplina precedente, non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.
Qualora una Asd non abbia effettuato l’iscrizione entro l’11 aprile potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023, presentando la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2023 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data dell’11 aprile.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2023 delle Asd è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2023 delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche.