Confermato l’emendamento volto ad assicurare alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) la continuità delle agevolazioni fiscali in tema di tassa automobilistica e IRAP
L’art. 21 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) consente alle Regioni di deliberare nei confronti delle ONLUS di cui all’art. 10 dello stesso decreto legislativo la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
La Regione Lombardia ha inteso dare continuità di beneficio alle Organizzazioni di Volontariato in tema di esenzione dalla tassa automobilistica e dall’IRAP modificando quanto già in essere con la Legge regionale n. 10/2003 (art. 44, c. 8, e l’art. 77, c. 1). L’agevolazione resterà in vigore transitoriamente fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
Essendo stata abrogata la legge 266/1991 sulle Organizzazioni di Volontariato dall’art. 102 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e con la successiva trasmigrazione delle stesse ODV nella sezione a) del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), vi era l’esigenza di un intervento normativo volto a prevedere il permanere dell’esenzione fiscale a beneficio sia delle ODV trasmigrate nella sezione a) del RUNTS ed iscritte nella sezione stessa a conclusione del procedimento amministrativo di consolidamento sia delle ODV di nuova istituzione: il Consiglio Regionale della Lombardia ha quindi inteso riconoscere la continuità delle agevolazioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP anche a seguito dell’operatività del RUNTS. Pertanto le ODV sono esonerate dal pagamento dei relativi tributi in scadenza precedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Nel caso in cui si sia provveduto ad effettuare il versamento dell’IRAP, l’Agenzia delle entrate – in virtù della Convenzione vigente per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF per il triennio 2023-2025 approvata con DGR XI/7650 del 28/12/2022, sottoscritta digitalmente tra le parti il 9/1/2023 – provvederà al relativo rimborso, ad istanza di parte.
Per la tassa automobilistica non si configura l’eventualità del rimborso in quanto continuerà ad essere esclusa dal sistema informativo regionale la possibilità di effettuare il versamento da parte dei soggetti beneficiari dell’esenzione.