Le novità normative sull’IVA
Le novità normative sull’IVA
Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del Decreto IVA (dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni ivi contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in IVA, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto dirompente in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.
In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso tout court dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Con la nuova formulazione, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’IVA e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell’imposta in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all’attività svolta).
Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande:
- “Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’IVA e delle sue applicazioni).
- “Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini IVA e soggetta ai relativi adempimenti; potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’IVA al 10%) o esclusa (senza applicazione dell’IVA sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.