In cosa consiste l’IVA
L’IVA, o Imposta sul Valore Aggiunto, è un’imposta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato italiano e dell’Unione Europea. È un’imposta indiretta che viene aggiunta al prezzo di vendita di beni e servizi. Ogni fase della produzione e distribuzione di un bene o servizio vede l’applicazione dell’IVA, ma è il consumatore finale a sopportarne il costo.
Le attività che non sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, sono dette rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia che tali operazioni siano esenti (rilevanti ma non gravate dell’imposta) o imponibili (quindi gravate dell’IVA):
- Le operazioni imponibili sono quelle “ordinarie” in cui si verificano tutti i presupposti che determinano l’obbligo di applicare l’aliquota IVA così come previsto dalla normativa in relazione al tipo di bene che si sta cedendo o al servizio che si sta prestando;
- Le operazioni esenti sono esclusivamente quelle previste dall’art 10 del D.P.R. 633/1972: sono operazioni che, pur soddisfacendo tutti i requisiti di applicazione dell’IVA, non prevedono l’applicazione dell’imposta per motivazioni economiche e sociali. Le stesse operazioni dovranno comunque essere fatturate, registrate e riportate nelle dichiarazioni IVA (fatte salve le diverse ipotesi di semplificazione e/o deroga in relazione ai diversi regimi adottati o in forza di specifiche disposizioni come nel caso della cosiddetta “dispensa da adempimenti” ex art. 36-bis D.P.R. 633/72).
Attenzione quest’ultime (operazioni esenti) non sono da confondersi come definizione con le operazioni escluse che invece sono quelle che non rilevano ai fini dell’IVA e per le quali non deve quindi essere aperta la Partita IVA.
Le aliquote applicabili (qualora l’attività sia da considerarsi imponibile) variano in relazione al tipo di cessione di bene o di prestazione di servizi che viene erogato. In linea generale, l’aliquota è fissata al 22%, ma ci sono particolari situazioni per le quali è prevista l’applicazione di aliquote inferiori (4%, 5% o 10%). L’aliquota corretta da applicare (e aggiornata) va individuata nella tabella A allegata al DPR 633/72.