Variazione dati nel modello EAS: entro il 31 marzo la comunicazione
L’adempimento del modello EAS, introdotto dal Dl 185/2008, consente agli enti associativi di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
Gli enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (Modello EAS), ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, hanno tempo fino al 31 marzo per l’invio nel caso in cui, nel corso del 2016, si siano verificate variazioni di alcuni dati dell’ente precedentemente comunicati.
La comunicazione non va presentata nel caso in cui cambino i soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
ATTENZIONE
Ricordiamo infine che i soggetti tenuti all’invio del Modello EAS (ENTRO 60 GG dalla data di costituzione) sono:
- Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e/o che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici e/o che svolgono attività commerciale (compilazione integrale)
- Le associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI; le associazioni con personalità giuridica (compilazione parziale)
Sono esonerate: le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995, le Onlus di opzione, le ONG, le pro loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91.
Per maggiori informazioni, consultare l’instant book relativo all’argomento.