Lavoro occasionale: tornano i “voucher”, con un nuovo nome e nuove modalità
Buone notizie per le associazioni che devono retribuire professionisti per lavori occasionali e accessori: l’INPS, con la circolare 107 del 5 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in materia di lavoro occasionale, reintroducendo di fatto la formula dei “voucher” con un nuovo nome e nuove regole, limitandone in parte l’utilizzo.
Scompare la parola “voucher”, ora sentiremo parlare di “Libretto famiglia” e di “contratto di prestazione occasionale”, racchiuse sotto la sigla comune “Presto”: attraverso questi nuovi strumenti i datori di lavoro a partire da lunedì 10 luglio potranno acquisire le prestazioni di lavoro saltuario previa registrazione sul portale dell’Inps.
Ecco come potranno essere utilizzati:
- il Libretto famiglia è destinato alle persone fisiche, mentre il Contratto di prestazione vale “per gli altri datori di lavoro” ( che comprendono aziende sotto i 5 dipendenti, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni);
- il limite di utilizzo per ogni azienda è fissato in 5.000 euro, tranne che per il settore agricoltura che avrà il limite massimo di 6.600 euro;
- diverse anche le cifre, il “Presto” utilizzabile dalle famiglie conferma l’importo dei vecchi voucher pari a 10 euro (il netto pagato al lavoratore è di 8 euro contro i 7,7 euro dei vecchi voucher), mentre sarà più alto l’importo orario per chi applica il contratto di prestazione occasionale, dove il costo lordo totale orario minimo sarà di 12,41 euro;
- regole particolari sono previste per il settore agricoltura (per cui a suo tempo i voucher erano nati) dove sono previsti limiti più alti di utilizzo per l’impresa (6.600 euro anziché 5.000) e un importo orario inferiore da riconoscere al lavoratore;
- in tutti i casi sono previsti la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso la piattaforma informatica gestita dall’INPS, il versamento da parte del datore di lavoro della provvista per il pagamento di prestazioni e contributi obbligatori con l’F24 o strumenti di pagamento elettronici (il pagamento del dovuto sarà eseguito direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione sulla base della modalità prescelta – accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di IBAN oppure bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane).