Linee guida per la richiesta dei contributi Legge 438/1998 del 2017 APS nazionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – ha emanato le Linee guida dell’8 marzo 2017 che disciplinano il procedimento per la richiesta dei contributi, per l’annualità 2017, previsti dalla legge 438 del 15 dicembre 1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) e dall’art. 1, comma 2, e della legge 476 del 19 novembre 1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche).
La data ultima di spedizione delle domande e della documentazione è il 31 marzo 2017 (fa fede il timbro postale).
Le citate normative prevedono la concessione di un contributo in favore degli enti e delle associazioni a carattere nazionale che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale. Le risorse disponibili sono individuate annualmente a seguito della ripartizione effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali.
Per accedere al contributo gli enti e le associazioni devono avere le seguenti caratteristiche:
a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.
In deroga al requisito di cui alla lettera a), al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività da essi svolta sia riconosciuta di evidente funzione sociale.
La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.
Le domande di contributo devono essere spedite per raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Div. II – Via Fornovo 8 – 00192 – Roma o, in alternativa, solo tramite PEC, a dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali