In gazzetta la Legge delega sulla Protezione Civile
Pubblicata la legge n° 30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” del 16 marzo 2017 sulla Gazzetta numero 66 del 20 marzo. La norma prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Questi gli ambiti oggetto della delega:
- definizione delle attività di protezione civile;
- organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l’elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;
- attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l’esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo;
- disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l’emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l’adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché’ di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l’addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l’integrazione in tutte le attività di protezione civile;
- disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell’integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall’Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;
- istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell’esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
- disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti;
- previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l’effettività delle relative misure e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell’evento calamitoso