5 per mille, online l’elenco permanente
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco degli enti iscritti al contributo per l’anno finanziario 2017 che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione. Gli enti che sono presenti negli elenchi permanenti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016 versando la sanzione di € 250,00.
Entro il 22 maggio 2017 gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Sulla base delle segnalazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate procede ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 previsto per l’aggiornamento degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.
Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016
Nel caso in cui sia variato rispetto all’esercizio precedente il rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio “perde efficacia”.
Pertanto, il nuovo rappresentante di un ente inserito negli elenchi deve provvedere entro il 30 giugno 2017, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo utilizzando il seguente modulo: Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale
Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017
I soggetti che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo ovvero per gli enti che non sono stati inseriti negli elenchi stessi sono a porre in essere la procedura di iscrizione al beneficio che continua ad effettuarsi con le consuete modalità già in essere. In particolare:
- gli enti del volontariato presentano all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
- le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 con versamento della sanzione di 250 Euro.
Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito, l’amministrazione competente procede al recupero del contributo prevedendo l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Nel caso in cui l’ente beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l’amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.
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