Riforma, pubblicato il “Codice del Terzo Settore” (D.L. 03/07/2017)
Nel Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2017, è stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, noto come “Codice del Terzo settore”.
Si completa così, con la precedente pubblicazione dei decreti dedicati all’impresa sociale e alla disciplina del 5 per mille, la serie di decreti collegati alla Riforma del Terzo settore.
Il Codice del Terzo Settore contiene una serie di novità di enorme portata su molteplici aspetti della vita delle organizzazioni. Cambia il modo di fare non profit nel nostro Paese.
Tra le novità più rilevanti anticipiamo:
– la definizione degli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione realizzati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale; un elenco di 26 tipologie di attività specificatamente declinate all’interno della norma;
– l’introduzione di un solo e unico registro nazionale per tutti gli enti del Terzo settore; aboliti i registri attuali diversificati per tipologia di ente, l’organizzazione che vorrà essere riconosciuta come ente di Terzo settore, e accedere al nuovo sistema di agevolazioni, dovrà procedere con l’iscrizione al Registro. Le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) confluiranno automaticamente nel Registro nazionale;
– un unico impianto giuridico-fiscale omogeneo per tutti gli enti del Terzo settore, comprensivo di un regime forfettario agevolato per le attività commerciali svolte degli Enti di Terzo settore di natura non commerciale ed un regime forfettario speciale per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS;
– nuovi obblighi relativi alla trasparenza dell’attività degli enti del Terzo settore (dall’obbligo di pubblicazione online dei rendiconti e bilanci oltre una certa cifra, a una serie di informazioni relative all’attività dell’ente che diventerà obbligatorio trasmettere al Registro unico, fino a criteri uniformi rispetto alle retribuzioni dei rapporti di lavoro);
– il riconoscimento della personalità giuridica: più semplice da ottenere, grazie all’abbassamento del patrimonio minimo necessario e alle modalità semplificate del processo di riconoscimento;
– la ridefinizione del sistema delle agevolazioni sulle erogazioni liberali, reso più uniforme e vantaggioso.
Quindi, con l’uscita del decreto, cosa bisogna fare?
C’è tempo.
Il Registro Unico, dal quale dipendono tutti i benefici previsti dal Codice, sarà operativo a partire da un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Codice stesso; inoltre, per la piena applicazione di tutti gli aspetti innovativi introdotti nella norma, dovranno essere emanati circa 40 tra decreti ministeriali e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; questo permette di darsi un tempo per comprendere al meglio le ricadute sulla propria organizzazione ed attrezzarsi per affrontare il cambiamento.