Termine non perentorio per la presentazione del Modello EAS
Modello EAS
Ai sensi dell’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2), la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo è subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 del TUIR e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72), ma anche alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS.
Termine di presentazione non perentorio
Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall’inizio dell’attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell’ente associativo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:
- l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello;
- ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
Remissione in bonis
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012, al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell’ente.