Variazione dati nel modello EAS: entro il 31 marzo la comunicazione
Le associazioni tenute alla compilazione del Modello Eas (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi ) che, nel corso dell’anno precedente, hanno modificato alcune tipologie di dati inseriti, sono tenute a presentarlo nuovamente, con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo.
Non è necessario inviare nuovamente l’Eas qualora le modifiche riguardino esclusivamente i seguenti dati:
- importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi)
- numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33)
- media delle entrate degli ultimi tre esercizi (punto 23)
- numero di associati nell’ultimo esercizio (punto 24)
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30)
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).
Il Modello Eas deve essere presentato esclusivamente in via telematica (direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato come Caf e commercialisti) e compilato in ogni sua parte.
I soggetti tenuti all’invio del Modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione sono:
- Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e/o che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici e/o che svolgono attività commerciale (compilazione integrale)
- Le associazioni di promozione sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI; le associazioni con personalità giuridica (compilazione parziale)
Sono esonerate: le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995, le Onlus di opzione, le ONG, le pro loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91.
Per informazioni consultare l’instant book “Come compilare il Modello Eas. Guida operativa all’adempimento”.