Consulenze con CSV Monza Lecco Sondrio per l’adeguamento degli statuti a ETS
Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, CSV Monza Lecco Sondrio mette a disposizione delle associazioni che già sono considerate Ente di Terzo Settore di diritto (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione sociale iscritte ai relativi Registri regionali del Volontariato e delle Associazioni e Onlus di opzione iscritte all’Anagrafe delle Onlus), un servizio di consulenza per supportarle nella revisione dello statuto sulla base del dettato normativo.
Di cosa si tratta?
Di consulenze individualizzate o di teamwork in piccolo gruppo per l’adeguamento del proprio statuto in vigore al Codice del Terzo Settore. La costituzione dei gruppi per i teamwork o l’eventuale consulenza individualizzata sarà a cura di CSV, che convocherà le associazioni secondo un calendario programmato. Il lavoro in teamwork sarà ad accesso gratuito, mentre le consulenze individualizzate potrebbero essere a pagamento (a seconda della tipologia associativa o della complessità).
A chi è rivolto il servizio?
Alle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai relativi Registri regionali del Volontariato e delle Associazioni e alle Associazioni Onlus di opzione iscritte all’Anagrafe delle Onlus che:
- Hanno un numero di soci inferiore a 500
- Non sono riconosciute cioè non hanno personalità giuridica.
Cosa fare per accedere?
Compilare il servizio online reperibile al link qui sotto.
Se l’organizzazione è una ODV o APS iscritta al relativo Registro, prima di compilare il relativo modulo, occorre consultare l’elenco delle Attività di Interesse Generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/17 che segue, scegliere quelle che attualmente svolge o intende svolgere in prospettiva, per poterle indicare correttamente nel modulo di richiesta servizio.
La compilazione richiede di possedere informazioni relative al proprio statuto vigente e all’iscrizione al Registro, nonché una copia digitale dello statuto dell’organizzazione da caricare nel modulo.
Le attività che trovate di seguito sono quelle di interesse generale previste dal Decreto Legislativo per gli Enti Terzo Settore.
Per adeguare lo statuto dell’organizzazione per essere Ente di Terzo Settore secondo le prescrizioni di legge, occorre indicare obbligatoriamente una o più attività di interesse generale, coerentemente a quelle che l’organizzazione svolge o intende svolgere in futuro, ricordando che se non sono precisate nello statuto non possono essere svolte.
“(….) Si considerano di interesse generale, se svolge in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto”:
attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).
Livelli Essenziali di Assistenza.
(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):
- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) – di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) – di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.
- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) – erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.
INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
art. 16, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223 = programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso trasmessi tra le ore 7 e le 21. Non sono considerati tali programmi musicali intervallati da pubblicità o da brevi commenti).
FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
Legge 11 agosto 2014, n. 125.
ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL’AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE = rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure.
art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All’art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017 = si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati”:
- Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (presente nella legge).
- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
ALLOGGIO SOCIALE (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI.
Art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141 = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.
Legge 19 agosto 2016, n. 166 = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225.