Le scadenze fiscali di aprile: Fare Non Profit ti aiuta ad essere in regola
Aprile è il mese in cui inizia per gli enti non profit la stagione dell’approvazione dei bilanci e delle rendicontazioni. Si parte con la comunicazione delle variazioni dei dati del Modello Eas e si chiude con l’approvazione del bilancio per le associazioni che adottano il criterio finanziario e per cassa.
Presentiamo un quadro delle principali scadenze fiscali di aprile 2019 ricordandovi che lo staff di Fare Non Profit di Csv Milano è a disposizione delle associazioni per informazioni e consulenze sugli adempimenti fiscali a costi vantaggiosi secondo le nuove modalità di accesso ai servizi. Consulta il tariffario.
Contattaci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 19, al numero telefonico: 02.45475857 oppure scrivici una e-mail a: farenonprofit@ciessevi.org
Per saperne di più sui servizi di Fare Non Profit clicca la sezione “Per le organizzazioni“.
1 aprile: la comunicazione delle variazioni dei dati nel Modello Eas
Chi: associazioni tenute alla compilazione del Modello Eas che, nel corso dell’anno 2018, hanno registrato la modifica di alcune tipologie di dati inseriti nel modello.
Cosa: sono tenute a presentarlo nuovamente, con le variazioni intervenute entro il 1° aprile.
Modalità: in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Fare Non Profit fornisce il servizio per la compilazione del Modello Eas con le seguenti tariffe:
Aps iscritte e Onlus | Coop. sociali | Odv non iscritte | Altri enti non profit | |
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Supporto alla compilazione del Modello Eas | 30,50 € | 48,80 € | 6,10 € | 61,00 € |
Per sapere di più sul modello EAS e i relativi adempimenti scarica l’Instant book
30 aprile: rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi effettuate nel 2018
Chi: enti non profit che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco).
Cosa: devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione (articolo 143, comma 3, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986).
Modalità: Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973)
30 aprile: redazione rendiconto annuale
Chi: Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri; Organizzazioni non governative iscritte nell’Anagrafe delle Onlus; Onlus che in un anno abbiano conseguito proventi, relativi all’attività complessiva, di ammontare non superiore a EUR 51.645,69
Cosa: Redazione, in luogo delle scritture contabili previste (comma 1, lett. a, dell’art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973), entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese.
Per le Onlus diverse dalle società cooperative, pena la decadenza dai benefici fiscali, la redazione di un apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Onlus, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Modalità: Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973). Si ricorda che gli obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni (articolo 2216 e articolo 2217 codice civile)