Lombardia, indicazioni operative per il riutilizzo di beni sanitari dismessi
La norma introdotta dalla l.r. 23/2015 consente di proseguire il processo di semplificazione avviato in precedenza con la l.r. 33/2009, art, 19 ter, per l’utilizzo, a fini non lucrativi del patrimonio mobiliare dismesso delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
La disciplina prevede criteri per l’utilizzo e la cessione dei beni mobili dismessi, ancora funzionanti, per fini umanitari in Italia ed all’estero o per altri scopi comunque non lucrativi, dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, avvalendosi della promozione e del coordinamento della Regione Lombardia.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art 25, l.r.33/2009, con questa deliberazione la giunta fornisce le necessarie indicazioni operative nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l’adesione all’attività di promozione e coordinamento, per i beni degli enti privati, avviene su base volontaria;
b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
c) la cessione del bene deve avvenire a titolo gratuito;
d) possono presentare richiesta per l’utilizzo dei beni dismessi enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero, Croce Rossa Italiana, fatta salva l’eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.
L’Ente (pubblico o privato) che intende avvalersi del supporto della Regione per la donazione a fini umanitari o per altri scopi non lucrativi, comunica l’elenco dei beni disponibili e il tempo di disponibilità del bene alla donazione, l’atto di dismissione dei beni accompagnati da una dettagliata scheda tecnica, dalla dichiarazione di innocuità e buono stato di funzionamento come meglio precisato al punto a) della presente deliberazione.
Per esigenze organizzative dell’Ente, è possibile procedere alla pubblicazione degli elenchi dei beni disponibili alla donazione, ancor prima della formale dismissione, fatto salvo che l’atto definitivo di assegnazione a terzi avviene a seguito della emanazione dell’atto di dismissione del bene (atto deliberativo o altro atto amministrativo dell’Ente).
I beni, qualora resi disponibili alla donazione dalle strutture sanitarie e socio sanitarie, saranno visibili nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Lombardia. Il richiedente presenta richiesta alla Regione Lombardia di assegnazione presentando specifica domanda attestante il rispetto dei requisiti e le finalità per l’utilizzo del bene a scopo non lucrativo, coerentemente con la finalità di destinare beni ad iniziative umanitarie e filantropiche.
Pertanto nella richiesta va specificata la finalità non lucrativa, l’obiettivo e/o il progetto, il destinatario ultimo del bene, se non coincidente con il richiedente, il paese di destinazione se in Italia o all’estero; allegando specifica scheda descrittiva del progetto a scopo umanitario.
Il fac simile della domanda e le modalità di presentazione saranno resi disponibili nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Lombardia.
Con questa deliberazione vengono anche dettate le modalità di controllo e verifica sull’effettivo utilizzo del bene donato.
Fonte: Regione Lombardia