SERVE SAPERLO-per le Organizzazioni
Serve Saperlo (19/2/2018)
Certificazione Unica
Tutti i sostituti d’imposta devono compilare e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative a:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (collaboratori autonomi occasionali, professionisti, agenti e rappresentanti, ecc. anche regimi minimi e forfettari)
attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti nel 2017.
Le Certificazioni dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro e non oltre il 7 marzo.
E’ prevista una sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
I lavoratori dovranno ricevere dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica, redatta con il modello previsto dall’Agenzia delle Entrate, entro il 3 aprile.