L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIOO SOCIALE è la possibilità di espiare la pena detentiva fuori dall’istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova con osservazione della condotta il cui esito positivo porta all’estinzione definitiva della pena stessa. La misura è prevista dall’Ordinamento Penitenziario ed è disciplinata dallo stesso (Legge 354/1975): si applica in fase di esecuzione della pena, si richiede quando la condanna è definitiva e l’autore di reato è prossimo a scontare o sta già scontando la pena di reclusione (nel primo caso il periodo prova corrisponde all’intera durata della detenzione, mentre nel secondo al residuo di pena ancora da scontare). Durante il periodo di prova il condannato deve sottostare alle prescrizioni disposte nel programma dei Servizi Sociali, che normano tutte le attività svolte all’esterno del carcere: spesso dispongono attività di volontariato o lavori socialmente utili con un’ottica di riparazione del danno.

Le persone accolte in questa misura sono autori di reato di natura varia condannati ad una pena definitiva fino a quattro anni o fino a sei anni nel caso di percorsi terapeutici. Viene sempre prima effettuata un’indagine di servizio sociale che stabilisca la sussistenza delle condizioni per concedere la pena alternativa alla reclusione.

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