Il LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ è la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività: questa misura può essere utilizzata nel caso di alcuni reati come sanzione sostitutiva della reclusione o della sanzione pecuniaria. L’attività a favore della comunità può svolgersi presso enti pubblici o privati, come organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, che devono però essere convenzionati con il Tribunale. La persona autrice di reato può fare richiesta di questa sanzione sostitutiva nel momento in cui è fissato il processo o anche in fase di indagine; a partire dalla pena comminata, un apposito calcolo di conversione determina il monte ore dei lavori di pubblica utilità da svolgere. La misura si applica con provvedimento del giudice prima che si disponga l’esecuzione della pena e in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il reato viene estinto e la fedina penale della persona coinvolta risulterà pulita.
Le persone accolte in questa misura sono autori di reati di varia tipologia: reati relativi al codice della strada, reati in tema di stupefacenti, reati che possono essere giudicati dal giudice di pace.