La MESSA ALLA PROVA (MAP) è quel provvedimento per cui il processo viene sospeso prima dell’emissione del giudizio e la persona interessata è inviata agli enti competenti che propongono nei suoi confronti un periodo di prova controllata e assistita, secondo un programma definito. In questo programma viene osservata la “condotta” della persona sotto diversi aspetti e può essere prevista un’attività non retribuita a vantaggio della collettività: Lavoro di Pubblica Utilità o attività di volontariato. L’ordinanza di sospensione può contenere anche la prescrizione di un percorso di giustizia riparativa per riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa. Alla fine del periodo di osservazione viene restituito l’esito del percorso all’autorità competente: se positivo il reato viene dichiarato estinto senza sentenza del giudice e la fedina penale della persona rimarrà pulita.
Le persone accolte in questa misura sono autori di reati non gravi, che comportano una pena non superiore ai quattro anni; tra i più comuni rientrano le violazioni del codice della strada, i furtive risse, le ricettazioni e la resistenza a pubblico ufficiale.
La misura si applica su richiesta dell’imputato o di un suo legale e può essere concessa solo una volta. L’iter di applicazione varia a seconda del tribunale di competenza.