Con l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) lo scorso 23 novembre 2021, si è aperta la fase di trasferimento e verifica (trasmigrazione) di dati e documenti delle associazioni iscritte alla data del 22 novembre 2021 nei rispettivi registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). In questa pagina facciamo il punto sul processo di trasmigrazione a cura degli Uffici del RUNTS.
Con l’inizio del mese di novembre 2022 gli Uffici Territoriali del RUNTS hanno concluso le verifiche relative gli statuti degli Enti in trasmigrazione (le Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale che erano iscritti nei vecchi Registri Regionali ormai dismessi al momento dell’attivazione del RUNTS).
Conseguentemente gli Uffici Territoriali hanno iniziato a emanare i provvedimenti di definitiva iscrizione al Registro Unico, permettendo così agli Enti interessati l’accesso al portale web dedicato al Registro al fine di completare o aggiornare le informazioni e i dati ad esse riferiti e al fine di depositare il bilancio consuntivo 2021.
In quale lista siamo? Siamo iscritti? Non siamo iscritti?
Ricordiamo che è in capo alle ODV e alle APS trasmigrate l’obbligo di aggiornamento o completamento dei dati e delle informazioni del proprio ente e di deposito del bilancio consuntivo 2021 nel Portale RUNTS entro 90 giorni dal perfezionamento dell’iscrizione e una volta acquisita la propria “posizione” nel sistema.
Quindi le ODV e le APS presenti nelle liste “Enti iscritti per trasmigrazione” a partire dalla data d’iscrizione hanno 90 giorni di tempo per poter adempiere ai due obblighi summenzionati.
Per le ODV e le APS contenute nella lista “Enti iscritti senza provvedimento”, i 90 giorni decorrono dal 7 novembre, mentre le ODV e le APS, anch’esse iscritte per decorrenza dei termini ma contenute nelle liste pubblicate nell’apposita pagina “ODV/APS in trasmigrazione ex art. 54 del Codice del Terzo Settore iscritti per decorrenza termini”, il termine dei 90 giorni decorre dalla data di pubblicazione della lista, anche se la data d’iscrizione al RUNTS è a valere dal 7 novembre.
È importante sapere che tale pubblicazione ha valore di notifica in merito alla conoscenza dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, per rendere conoscibile l’iscrizione a quelle ODV e quelle APS per i quali l’indirizzo PEC non era conoscibile o aggiornato dall’Ufficio RUNTS.
Consulta anche: “Regione Lombardia: adempimenti per gli ETS“
Una volta che l’Ente ha acquisito la definitiva iscrizione al RUNTS, avendo ricevuto via PEC dal competente Ufficio Territoriale il relativo provvedimento, o verificata la propria condizione sul sito del Ministero, il rappresentante legale potrà accedere al portale RUNTS per attivare la posizione del proprio ente.
È necessario procedere con l’aggiornamento delle seguenti informazioni sulla posizione del proprio ente nel Portale RUNTS:
- i dati sui titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell’organo di controllo) e dei relativi poteri: ciò consentirà, tra l’altro, a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni da quel momento in avanti;
- indicazione di eventuali sedi secondarie (si ricorda che non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
- aggiornamento dell’eventuale elenco degli enti aderenti (per gli enti di secondo livello);
- inserimento dell’affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa.
Con la Nota Ministeriale n. 17146 del 17 novembre 2022, il Ministero delle Politiche Sociali ha puntualizzato alcuni aspetti relativi l’obbligo di deposito del bilancio consuntivo 2021 sul portale del RUNTS.
L’obbligo di deposito sussiste nei confronti di tutti gli Enti del Terzo Settore che hanno acquisito definitiva iscrizione a seguito del processo di trasmigrazione, nel corso del 2022 (quindi le ODV e le APS che erano iscritte dei vecchi registri di riferimento e sono trasmigrati nel nuovo registro).
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli Enti del Terzo Settore “di nuova iscrizione” avvenute nel 2022.
Il bilancio deve essere depositato, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro Unico redatto nelle forme previste dal Decreto Ministeriale 39/2000, utilizzando i modelli A-B-C nel caso sia di natura economico-patrimoniale o il modello D, qualora abbia natura di cassa e nel caso l’ente abbiano avuto entrate inferiori a € 220.000. I bilanci devono essere accompagnati dai rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio).
Provincia di Bergamo: | runts@provincia.bergamo.it |
Provincia di Brescia: | runts@provincia.brescia.it |
Provincia di Como | runts@provincia.como.it |
Provincia di Cremona: | runts@provincia.cremona.it |
Provincia di Lecco | runts@provincia.lecco.it |
Provincia di Lodi | runts@provincia.lodi.it |
Provincia di Mantova | runts@provincia.mantova.it |
Città Metropolitana di Milano | runts@cittametropolitana.mi.it |
Provincia di Monza e Brianza | RUNTS@provincia.mb.it |
Provincia di Pavia | runts@provincia.pv.it |
Provincia di Sondrio | runts@provinciasondrio.it |
Provincia di Varese | RUNTS@provincia.va.it |
Il RUNTS è gestito interamente con modalità telematiche attraverso una piattaforma informatica che garantisce l’identificazione legale degli amministratori, la gestione telematica delle relazioni (istanze) tra l’ente e l’Ufficio del RUNTS. È quindi necessario che l’ente e i suoi amministratori siano dotati dei seguenti strumenti digitali atti a dialogare con la piattaforma:
- PEC dell’ente: la Posta Elettronica Certificata è il canale di notifica delle comunicazioni tra l’ente e il RUNTS, avendo essa valore legale (le PEC sono equiparate a raccomandate con avviso di ricevimento);
- SPID della persona che ricopre il ruolo di Legale Rappresentante: l’accesso al portale del RUNTS si effettua esclusivamente autenticandosi con la propria identità digitale unica personale (in alternativa allo SPID si può utilizzare la propria Carta d’Identità Elettronica); il portale riconosce automaticamente l’identità delle persone che rivestono un ruolo nell’ente in base ai dati forniti al registro stesso;
- Firma digitale della persona che ricopre il ruolo di Legale Rappresentante: le istanze e in molti casi anche i documenti che l’ente presenta al RUNTS devono essere firmate digitalmente dal presidente tramite la propria firma elettronica qualificata che garantisce l’autenticità e integrità del documento.
- DM 15 settembre 2020 n. 106 Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- DD 26 ottobre 2021 n. 561 Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
- Circolare del 27 dicembre 2018 n. 20 Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.
- Nota del 22 maggio 2020 n. 4477 Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.
- Nota del 30 novembre 2021 n. 18244 Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore.
- Circolare del 21 aprile 2022 n. 9 Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
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Monza e Brianza Tel. 039 2848308
Lecco Tel. 0341 350680
Sondrio Tel. 0342 210071
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