5 per mille, le novità per le procedure di iscrizione
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, a partire dall’edizione 2017 e con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, l’iscrizione al 5 per mille resta valida per gli anni a venire senza bisogno di ripetere la procedura. Vale lo stesso per l’adempimento dell’invio dichiarazione sostitutiva, a meno che non cambi il rappresentante legale; in questo caso, sarà obbligatorio l’invio della nuova dichiarazione sostitutiva firmata dal nuovo rappresentante legale. Gli enti si troveranno inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno e di seguito opportunamente aggiornato.
Eventuali errori riscontrati nell’elenco vanno segnalati entro il 20 maggio dell’anno corrente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.
Gli enti di nuova costituzione dovranno iscriversi una sola volta al riparto del 5 per mille, seguendo le note procedure e tempistiche previste dalla normativa di riferimento, ovvero:
- Gli enti devono trasmettere la domanda d’iscrizione a partire dalla data di attivazione del software da parte dell’Agenzia delle Entrate ed entro l’8 maggio
- Una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille è pubblicata sul sito dell?Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio. Entro il 20 maggio vanno segnalati eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente. L’elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio.
- Entro il 30 giugno il rappresentante legale dell’ente deve inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata.
Dopodiché, mantenendo ovviamente i requisiti, potranno usufruire del contributo per gli anni che seguono senza effettuare altre iscrizioni.
In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Dpcm 23 aprile 2010.
Per tutte le necessarie specifiche, la redazione di Infocontinua Terzo Settore ha pubblicato l’apposito Instant book.