Elenco definitivo degli iscritti al 5 per mille
Online sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi del 5 per mille 2017 degli iscritti nell’elenco permanente e dei nuovi iscritti di quest’anno. Le liste tengono conto delle correzioni di eventuali errori segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente. In totale il numero degli enti iscritti sale a circa 57.000 nel 2017.
Gli enti che risultavano iscritti nell’elenco permanente non sono tenuti a trasmettere la dichiarazione sostitutiva.
Le organizzazioni neoiscritte devono invece spedire entro il 30 giugno 2017 – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente (per la Lombardia: via Manin, 25 – 20121 Milano) – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali (per la Lombardia:
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it )
riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva. Attenzione: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per le associazioni sportive dilettantistiche valgono gli stessi tempi e le stesse regole. I rappresentanti legali dovranno presentare la documentazione richiesta (questo è il modello di dichiarazione sostitutiva) alla struttura del Coni competente per territorio. Attenzione: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per gli enti che presentano la domanda d’iscrizione o la documentazione integrativa in ritardo è prevista la facoltà di partecipare comunque alla ripartizione delle quote del 5 per mille, a condizione di versare una sanzione di 250 euro (con F24, codice tributo “8115”), sempreché la domanda o la documentazione siano presentate entro il 2 ottobre. I requisiti per l’accesso al 5 per mille devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande d’iscrizione (7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria).