In Gazzetta Ufficiale i decreti 5 per mille e Impresa Sociale
Pubblicati in due giorni, rispettivamente nei numeri 166 del 18 luglio e 167 del 19 luglio, il decreto legislativo sulla Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (DL 3 luglio 2017, n°111) e il decreto legislativo Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (DL 3 luglio 2017, n°112), entrambi collegati alla Riforma del Terzo settore.
Infocontinua Terzo Settore analizza qui il decreto relativo al 5 per mille.
Restano invariati i beneficiari del dispositivo:
- enti del volontariato (Onlus di opzione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, ONG, Cooperative sociali, Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus)
- ricerca scientifica e dell’università;
- attività sociali svolte dal comune di residenza
- associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
È demandato a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni:
- la regolamentazione dell’accesso al 5 per mille per la formazione e la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco permanente degli iscritti;
- le modalità e le tempistiche di pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
- i criteri di riparto della quota del cinque per mille, con la specifica della soglia di importo minimo sotto cui non ci sarà l’erogazione del contributo e le modalità di riparto delle scelte senza indicazione del codice fiscale dell’ente;
- le modalità di pagamento del 5 per mille.
Tutti i beneficiari (e non, come ora, solo coloro i quali ricevono più di 20000 euro) hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione del 5 per mille, rendiconto e relazione illustrativa che dettagli la destinazione e l’utilizzo della somma ricevuta; entro i successivi trenta giorni essi dovranno essere trasmessi all’amministrazione pubblica e resi disponibili sul proprio sito web.
Per consentire una più celere erogazione delle risorse viene stabilito che, per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative.
Infine, confermato il divieto di destinazione del contributo ricevuto a campagne di sensibilizzazione e pubblicità relative al 5 per mille stesso.