Modello EAS: invio entro il 31 marzo in caso di variazioni dati nel 2016
Gli enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, hanno tempo fino al 31 marzo 2017 per l’invio del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2016, si siano verificate variazioni di alcuni dati dell’ente precedentemente comunicati.
La comunicazione non va presentata nel caso in cui cambino i soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
L’adempimento del modello EAS, introdotto dal Dl 185/2008, consente agli enti associativi di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
L’invio del Modello EAS va effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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