Nota del MIUR sulle attività di alternanza scuola-lavoro
Il MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con Nota n. 3355 del 28 marzo 2017, ha trasmesso i chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola-lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza. La Legge del 13 luglio 2015 n. 107, ha inserito organicamente l’alternanza scuola-lavoro, nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione con specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti. Gli studenti che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è un’opportunità formativa e i ragazzi non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
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