5 per mille 2020: nessuna comunicazione per chi passa da Odv ad Aps
In questi giorni sono giunte, ai Centri di servizio per il volontariato della Lombardia, numerose richieste di chiarimento, da parte degli enti, in merito al mantenimento all’elenco dei beneficiari del 5 per mille per i cosiddetti “Enti di volontariato”. La confusione nasce dal fatto che, per adeguarsi al Codice del Terzo settore, alcuni enti associativi hanno modificato o stanno valutando di modificare gli statuti prevedendo un cambiamento della propria condizione speciale come, per esempio, il passaggio dall’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato a quello delle associazioni di promozione sociale.
I CSV della Lombardia analizzando la questione e facendo le opportune verifiche con gli organi competenti confermano che, in questa fase transitoria di attuazione della legge di Riforma del Terzo settore (adeguamento statutario obbligatorio, come stabilito dal D. Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore), il cambio di condizione speciale da parte di un’associazione non implica il venir meno del beneficio del 5 per mille. Il passaggio giuridico rientra, infatti e comunque nell’alveo della categoria dei destinatari del 5 per mille “Onlus ed enti del volontariato”, quindi, in questo caso, per continuare a beneficiare del 5 per mille, non occorre inviare nessuna nuova dichiarazione sostitutiva.
La compilazione di una nuova dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da fare entro il 30 giugno, va fatta, come da normativa, solo nel caso di variazione del legale rappresentate o nel caso di perdita dei requisiti.
Fonte: Terzo settore in costruzione