5 per Mille, cosa cambia con il Dpcm
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 luglio, attuativo del precedente decreto legislativo 111/2017, a sua volta decreto legislativo di attuazione della Riforma del Terzo settore, legge 106/2016.
Il dpcm interviene sui soggetti, le modalità e i termini per l’accesso al 5 per mille, sulle modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
BENEFICIARI
A partire dal dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS potranno accedere tutti gli ETS (escluse le imprese sociali costituite in forma di società), vale a dire gli enti che risulteranno iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente all’iscrizione al Registro unico, gli ETS dovranno dichiarare se intendono partecipare al 5 per mille, ferma restando la possibilità di rimandare tale opportunità alle annualità successive.
Fino all’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, il 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli “Enti del volontariato” tra cui figurano ODV, ONLUS e APS, associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori propri delle ONLUS. Gli altri settori di destinazione del contributo restano invariati; ricerca scientifica e dell’università, finanziamento agli enti della ricerca sanitaria, attività sociali del Comune di residenza, sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e gli enti gestori delle aree protette.
ELENCO PERMANENTE
Confermato il carattere permanente degli elenchi dei beneficiari: gli enti già iscritti negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille negli anni precedenti si troveranno, come già accade, già inseriti nell’elenco permanente aggiornato all’anno in corso, pubblicato entro il 30 marzo. Da quella data, avranno 30 giorni di tempo per comunicare errori e variazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva.
ISCRIZIONI
A partire dal prossimo anno, i termini delle nuove iscrizioni sono anticipati e accelerati. L’iscrizione al riparto del 5 per mille andrà effettuata entro il 10 aprile di ogni anno. A seguito, l’Amministrazione competente redigerà, entro il 20 aprile, l’elenco degli enti che risultano iscritti. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell’elenco potranno essere segnalati entro il 30 aprile. Elenco aggiornato degli iscritti pronto poi prima del 10 maggio.
EROGAZIONE PIU’ RAPIDA E RENDICONTAZIONE
Novità di rilievo rispetto alla soglia minima erogabile a ciascun ente, che passa da 12 a 100 euro. Sotto i 100 euro, quindi, non vi sarà alcun accredito diretto al singolo ente.
Per portare all’accelerazione delle erogazioni, saranno escluse dal conteggio del riparto le dichiarazioni tardive o integrative.
A un anno dall’accredito della cifra, gli enti beneficiari devono redigere apposito rendiconto, accompagnato da relazione illustrativa; entro trenta giorni dall’adempimento di rendicontazione, tale documentazione andrà pubblicata sul sito web dell’ente dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Se l’importo ricevuto è superiore a 20.000 euro, la stessa documentazione andrà inviata nello stesso termine di trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente.
A cura di Terzo Settore in Costruzione