5XMille: il Ministero ha pubblicato le Linee Guida per la rendicontazione
È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro n° 488 del 22 settembre 2021 che contiene le nuove Linee guida per la rendicontazione del 5XMille da applicare a partire dal 5XMille relativo all’anno finanziario 2020.
NUOVI MODELLI E TERMINI DI INVIO
All’interno delle Linee guida, come atteso dall’articolo 16 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 (ne abbiamo parlato qui), troviamo il nuovo modello di rendiconto del contributo affiancato anche da un modello appositamente predisposto per l’accantonamento (per scaricare i singoli modelli, cliccare qui).
È una prima novità che, nella pratica, si realizzerà così: le finalità dell’accantonamento andranno inserite nella relazione illustrativa relativa al primo rendiconto (da redigere entro 12 mesi dalla data di percezione), mentre le informazioni relative alle spese sostenute con l’importo accantonato andranno riportate utilizzando il modello di rendiconto dell’accantonamento, da redigere entro 36 mesi (prima erano 24 mesi) a partire dalla data di percezione del contributo.
CHI E COSA RENDICONTARE
Le Linee guida analizzano e illustrano quali sono le spese ammissibili punto per punto del modello di rendiconto. Per le specifiche riguardanti i singoli punti si rinvia alle linee guida stesse, le quali esplicitano in modo approfondito le singole voci, aggiornate ai “nuovi” soggetti beneficiari, gli ETS, e alle attività di interesse generale.
Ricordiamo che, come disposto dal sopracitato Dpcm del 23 luglio 2020, non è consentito utilizzare il 5XMille per le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5XMille stesso. Inoltre, non è possibile utilizzare il contributo per:
- investimenti finanziari;
- pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
- le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
- le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente (es. dopo la delibera dimessa in liquidazione dell’ente stesso).
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Sono per la prima volta presenti indicazioni su come elaborare la relazione illustrativa. Deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere:
- una prima parte (massimo una pagina), di presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività diinteresse generale che esso svolge;
- una seconda parte che descriva in maniera sintetica, chiara e trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell’elenco dei giustificativi di spesa (vedi dopo) – le informazioninecessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5XMille.
ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Altra novità è il vincolo ad allegare al modello di rendiconto un elenco dei giustificativi di spesa asupporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello. Deve essere presente un numeroidentificativo del documento giustificativo, la data di emissione,la tipologia, l’importo imputato al cinque per mille, la data del pagamento. I giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), ma vanno conservati in originale presso la sede dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta. I soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati allapubblicazione dell’elenco dei giustificativi.
TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE
La trasmissione del rendiconto al Ministero – in modalità digitale all’indirizzo e-mail rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it – è prevista solo per gli enti che hanno ricevuto più di 20.000€, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per l’invio.
Da sottolineare l’obbligo di pubblicazione della rendicontazione sul sito dell’ente entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto. Al comma 5, articolo 16 del Dpcm del 23 luglio 2020 tale vincolo era rivolto alla platea dei beneficiari del contributo. Le linee guida specificano invece che, in coerenza con la proporzionalità degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza connessi alla dimensione economica dell’attività svolta (espresso nell’articolo 4, comma 1, lettera g della legge n. 106/2016), l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito o della rete di riferimento vale solo per gli enti tenuti alla trasmissione al Ministero, ovvero quelli che hanno incassato un contributo maggiore di 20.000€.
Ultima incombenza a carico degli enti: entro sette giorni dalla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, devono trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando sempre l’indirizzo di posta elettronica certificatarendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it e indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto (“Pubblicazione rendiconto cinque per mille”) e l’anno finanziario di riferimento. Nel testo dovrà essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.