Donazioni ad ETS: ecco quali sono le agevolazioni fiscali
Con la Riforma del Terzo Settore e il Codice Unico Terzo Settore vengono introdotte una serie di nuove regole che riguardano la fiscalità in favore di donatori di denaro e beni agli Enti di Terzo Settore (ETS).
È stato infatti stabilito che per le persone fisiche le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 30% fino a un tesso massimo pari a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta. I Tale limite si alza fino al 35% quando la donazione va a sostenere organizzazioni di volontariato. In alternativa le donazioni (sempre sia in denaro che in natura) sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Allo stesso modo esistono vantaggi riservati a enti e aziende quando queste affetuino donazioni in denaro o natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. A questo proposito viene eliminato il limite di 70.000 euro annui previsto dalla precedente normativa. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.
Le nuove regole sono applicabili dal 1 gennaio 2018 da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus. Per gli altri Enti di Terzo Settore sono applicate dalla data in cui l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore verrà effettuata.
Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non vengono più inquadrati come ricavi se ceduti a Enti del Terzo Settore (con riferimento alla legge 166/16 sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
Esistono quindi numerosi vantaggi per i donatori che possono usufruire di diverse modalità di risparmio fiscale, godono di una riduzione dell’impatto delle imposte sulle donazioni, riducono l’imponibile con la deduzione e direttamente l’imposta con la detrazione. Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali o assoluti.