Volontariato ed enti non profit in Lombardia: valutare quali attività sono consentite dal 3 gennaio 2022
PREMESSA
In termini di gestione dell’emergenza pandemica, il Paese è stato suddiviso in quattro aree, relativamente alle quali il Governo ha predisposto misure restrittive differenti:
- ZONA BIANCA: scenario con un livello di rischio basso
- ZONA GIALLA: scenario con livello di rischio moderato;
- ZONA ARANCIONE: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto;
- ZONA ROSSA: scenario è di massima gravità e dove è previsto il lockdown totale.
A partire dal 3 gennaio 2022 l’intero territorio regionale è in fascia GIALLA.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le normative di riferimento sono al momento le seguenti:
- DPCM 2 marzo 2021
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52
- Decreto Legge 23 luglio 2021, N. 105
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122
- Legge 16 settembre 2021, n. 126
- Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127
- Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139
- Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172
- Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
- Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229
- Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
1. SE l’attività che volete svolgere non è sospesa o vietata dalle disposizioni nazionali, consultare eventuali Ordinanze regionali per verificare se vi siano ulteriori limitazioni introdotte nella vostra Regione. Per consultare le Ordinanze di Regione Lombardia clicca qui
2. SE l’attività che volete svolgere non è sospesa o vietata dalle disposizioni regionali, ma avete ancora dubbi, per ottenere una conferma è sempre opportuno contattare le autorità locali competenti in materia (Prefettura, COC e Sindaco), anche responsabili dell’organizzazione di controlli e verifiche, nonché di eventuali ulteriori misure specifiche riguardanti i loro territori di competenza.
È comunque rimessa alle singole associazioni la valutazione dello stato di necessità rispetto alla loro attività, da cui dipende in ultimo la fattibilità delle loro attività.
REGOLE E ADEMPIMENTI PER ENTI E VOLONTARI NELLO SVOLGERE ATTIVITÀ CONSENTITE
Nel momento in cui l’attività che si intende svolgere è consentita, è necessario che l’ente:
- Trovi le indicazioni nella normativa: bisogna cercare corrispondenza fra l’attività che si vuole svolgere e le specifiche schede tecniche contenute negli allegati al DPCM e all’Ordinanze della propria Regione. Per alcune attività potrebbe essere necessario combinare le disposizioni di più schede tecniche.
- Elabori una relazione: con il materiale acquisito e attenendosi alle schede tecniche, l’ente applica il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (che sostituisce e aggiorna l’allegato 12 al DPCM 2 marzo 2021) preparando una relazione che contenga tutte le misure organizzative e operative che si intende adottare e applicare per svolgere l’attività, avendo ben chiaro l’obiettivo che tutto ciò serve per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, e ne delibera l’adozione del protocollo in consiglio direttivo.
- Prepari un’informativa: dal protocollo l’ente elabora una informativa da consegnare a soci/volontari/utenti/lavoratori affinché siano informati e rispettino le condizioni di accesso all’attività.
L’Ente di appartenenza del volontario, oltre ad attrezzarsi per quanto sopra indicato, deve ulteriormente stimolare i propri soci, volontari e utenti a valutare con molta attenzione la compatibilità fra le attività proposte e la propria situazione sanitaria, la cui competenza spetta al medico incaricato o, se l’organizzazione non ha dipendenti, a un medico competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In alternativa e in ultima istanza, il singolo può effettuare un’autovalutazione, conscio del fatto che i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Per i volontari è necessario il rispetto delle seguenti regole nei luoghi di svolgimento delle attività:
- il divieto di assembramento (di cui all’art. 1, comma 8, primo periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33);
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021);
- utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, ossia l’utilizzo delle mascherine (art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021). A ciò deve aggiungersi l’accortezza dell’utilizzo di eventuali ulteriori DPI, eventualmente richiesti per la tipologia specifica di attività svolta. Il tutto non prescindendo dalle accortezze igienico sanitarie previste nell’Allegato 19 al DPCM 2 marzo 2021;
- per l’accesso ad alcune attività o anche per lo svolgimento di attività di volontariato può risultare necessario essere in possesso del Green Pass, Certificazione verde (qui un articolo di approfondimento).
Per gli spostamenti:
- in ZONA BIANCA e GIALLA: non sono previste limitazioni agli spostamenti
- in ZONA ARANCIONE e ARANCIONE RAFFORZATO sono previste alcune limitazioni, a eccezione degli spostamenti all’interno del proprio Comune dalle 5.00 alle 22.00
- in ZONA ROSSA: è necessario esibire un’autocertificazione.
Inoltre, in zona arancione e rossa, ai volontari che prestano servizio è opportuno che l’ente fornisca una dichiarazione atta a comprovare l’esigenza di servizio all’autorità che eventualmente dovesse effettuare un accertamento (in riferimento a “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”).
I volontari con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) non possono prestare servizio, ma devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 2 marzo 2021.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. In Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 6, comma 5 DPCM 2 marzo 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del 6 aprile 2021 Art. 30 DPCM 2 marzo 2021 |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; e comunque:
§ nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; § in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021 Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale. |
Art. 29 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” del DPCM 2 marzo 2021 |
Trasporto sociale | L’attività è svolta nel rispetto delle misure di precauzione previste per il trasporto non di linea di cui all’ALLEGATO 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid19 in materia di trasporto pubblico” del DPCM 2 marzo 2021.
È prevista la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore. |
Allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid19 in materia di trasporto pubblico” del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività sportiva e motoria | Attività sportiva: dal 26 aprile 2021 è consentito svolgere qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, e all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con il divieto di usare spogliatoi interni a detti circoli: comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Eventi e pubblico: in zona bianca, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. |
Art. 17 e 18 del DPCM 2 marzo 2021
Art. 5 e 6 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 6 aprile 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Parchi tematici e di divertimento – Giostrine e aree giochi per bambini” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 11, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 2 marzo 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | Dal 1° luglio 2021, in zona bianca, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Corsi di formazione” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 3-bis del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, rivolta a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
L’Allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, indica le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. | Art. 20, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021
Allegati 8 del DPCM 2 marzo 2021 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 6 aprile 2021 |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre. |
Art. 5-bis del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 |
Spettacoli | Dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli Allegati 26 (“Spettacoli dal vivo”) e 27 (“Cinema”) al DPCM 2 marzo 2021. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 5 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Piscine | Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Piscine termali e centri benessere” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021.
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida. |
Art. 6, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Palestre | Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. | Art. 4, comma 1 del D.L. 18 maggio 2021 N. 65 |
Convegni e congressi | Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Congressi e grandi eventi fieristici” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. | Art. 7 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Fiere e sagre | È consentito dal 15 giugno 2021 lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Sagre e fiere locali” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021.
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 7 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Dal 15 giugno 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Parchi tematici e di divertimento” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 8 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Circoli culturali e ricreativi | Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Circoli culturali e ricreativi” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Ristorazione e cerimonie” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 8-bis comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
Art. 2-bis del D.L. 14 gennaio 2021 N. 2 (convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021 N. 29) Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Attività SOSPESE o VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Feste, eventi assimilati e concerti |
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 6, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Discoteche e sale da ballo |
Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
Art. 6, comma 2 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 2 marzo 2021.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. In Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 6, comma 5 DPCM 2 marzo 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del 6 aprile 2021 Art. 30 DPCM 2 marzo 2021 |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; e comunque:
§ nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; § in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021 Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale. |
Art. 29 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività sportiva e motoria | Attività sportiva: dal 26 aprile 2021 è consentito svolgere qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, e all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con il divieto di usare spogliatoi interni a detti circoli: comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Eventi e pubblico: in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per impianti all’aperto e a 1.000 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. |
Art. 17 e 18 del DPCM 2 marzo 2021
Art. 5 e 6 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 6 aprile 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Parchi tematici e di divertimento – Giostrine e aree giochi per bambini” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 11, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 2 marzo 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Corsi di formazione” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 3-bis del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, rivolta a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
L’Allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, indica le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. | Art. 20, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021
Allegati 8 del DPCM 2 marzo 2021 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 6 aprile 2021 |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre. |
Art. 5-bis del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 |
Spettacoli | Dal 26 aprile 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli Allegati 26 (“Spettacoli dal vivo”) e 27 (“Cinema”) al DPCM 2 marzo 2021. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. | Art. 5 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 |
Piscine | Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Piscine termali e centri benessere” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021.
Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida. |
Art. 6, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Palestre | Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. | Art. 4, comma 1 del D.L. 18 maggio 2021 N. 65 |
Convegni e congressi | Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Congressi e grandi eventi fieristici” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. | Art. 7 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Fiere e sagre | È consentito dal 15 giugno 2021 lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Sagre e fiere locali” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. | Art. 7 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Dal 15 giugno 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Parchi tematici e di divertimento” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 8 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 |
Circoli culturali e ricreativi | Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Circoli culturali e ricreativi” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Ristorazione e cerimonie” delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021. |
Art. 8-bis comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52
Art. 2-bis del D.L. 14 gennaio 2021 N. 2 (convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021 N. 29) |
Attività SOSPESE o VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Feste, eventi assimilati e concerti |
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 6, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Discoteche e sale da ballo |
Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
Art. 6, comma 2 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 2 marzo 2021.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Uffici aperti al pubblico: l’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Inoltre, in Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 6, comma 5 DPCM 2 marzo 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del DPCM 2 marzo 2021 Art. 30 DPCM 2 marzo 2021 |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; e comunque:
– nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; – in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021 Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale. |
Art. 29 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività sportiva e motoria | Attività sportiva: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, e all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con il divieto di usare spogliatoi interni a detti circoli: comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
L’attività fisica all’aperto è svolta in osservanza della Scheda Tecnica “Attività fisica all’aperto” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi e pubblico: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive federazioni e organismi (inclusi gli allenamenti degli atleti partecipanti alle suddette competizioni), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. In riferimento all’articolo 3 comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52, dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso agli eventi sportivi di cui all’articolo 5 del medesimo decreto esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. |
Art. 17 e 18 del DPCM 2 marzo 2021
Art. 5 e 6 del D.L. 22 aprile 2021 N. 52 Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 2 marzo 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Aree giochi per bambini” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 11, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 2 marzo 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Sono consentiti in presenza: corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole; corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché corsi di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. L’attività, quando consentita, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Formazione professionale” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 25 del DPCM 2 marzo 2021 |
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, rivolta a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
L’Allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, indica le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. | Art. 20, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021
Allegati 8 e 12 del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività SOSPESE o VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. | Art. 36, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 |
Sport di contatto | Lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. | Art. 17, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021 |
Circoli culturali e ricreativi | Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 16 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 |
Piscine | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. | Art. 17, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Palestre | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 17, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | Art. 20, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 |
Spettacoli | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. | Art. 36, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Convegni, congressi e fiere | Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | Art. 13, commi 1 e 2 del DPCM 2 marzo 2021 |
Iniziative e sagre | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, compresi i cosiddetti mercatini di Natale. | Art. 16, commi 2 e 3 del DPCM 2 marzo 2021 |
Feste, eventi assimilati e concerti |
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. |
Art. 6, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Discoteche e sale da ballo |
Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
Art. 6, comma 2 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 2 marzo 2021.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Uffici aperti al pubblico: l’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Inoltre, in Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 6, comma 5 DPCM 2 marzo 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del DPCM 2 marzo 2021 Art. 30 DPCM 2 marzo 2021 |
Attività sportiva e motoria | Attività sportiva: è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Alle persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto è sempre consentito lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto, anche riducendo il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. L’attività fisica all’aperto è svolta in osservanza della Scheda Tecnica “Attività fisica all’aperto” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Tutte le attività sportive di base e le attività motorie in genere anche svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono sospese. Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi sportivi: sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. |
Art. 41 del DPCM 2 marzo 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 14 gennaio 2021 Art. 3 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Sono consentiti in presenza: corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole; corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché corsi di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. L’attività, quando consentita, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Formazione professionale” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 25 e 44 del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività SOSPESE
Cosa | Come | Riferimenti |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica | Art. 42, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24:
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
Art. 47 del DPCM 2 marzo 2021 |
Eventi sportivi e competizioni sportive | Tutte le attività sportive di base e le attività motorie in genere anche svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono sospese.
Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi sportivi: sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. |
Art. 41 del DPCM 2 marzo 2021 |
Circoli culturali e ricreativi | Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 16 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 |
Piscine | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. | Art. 17, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Palestre | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 17, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | Art. 20, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 |
Spettacoli | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. | Art. 42, comma 2 del DPCM 2 marzo 2020 |
Convegni, congressi e fiere | Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | Art. 13, commi 1 e 2 del DPCM 2 marzo 2021 |
Discoteche e sale da ballo |
Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
Art. 6, comma 2 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |
Attività VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Guide e gite turistiche
in Regione Lombardia |
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio territorio, nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. | Art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 |
Manutenzione del verde
in Regione Lombardia |
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio territorio, nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità.
L’attività, se ritenuta necessaria, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Manutenzione del verde” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 2 marzo 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 |
Iniziative e sagre | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. | Art. 16, commi 2 e 3 del DPCM 2 marzo 2021 |
Feste, eventi assimilati e concerti | Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. | Art. 6, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021 N. 221 |