Riforma Terzo settore: slitta ad agosto 2019 il termine per riscrivere gli statuti
Nella serata di giovedì 2 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo riguardante il Codice del Terzo Settore, rispettando i termini previsti. Questo Decreto Legislativo introduce disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): in particolare i tempi per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo passano da 18 a 24 mesi.
Sarà, quindi, una vacanza con meno apprensione per i circa 11.600 enti di Terzo settore della Lombardia interessati dalla Riforma del Terzo settore. Onlus, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di protezione civile e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare i propri statuti in base alle nuove regole del Codice del Terzo settore (tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento).
Le parti sociali e le rappresentanze del non profit infatti avevano sollevato sia nelle audizioni in Parlamento sia con una la lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera il 25 luglio, la preoccupazione della mancanza di indicazioni necessarie per poter continuare a svolgere l’attività: «Una situazione ormai non più sostenibile di incertezza normativa – sul piano fiscale e civilistico – e organizzativa che complica e, in alcuni casi, rischia di compromettere l’opera di 11 milioni di soci e volontari impegnati in oltre 300.000 organizzazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nelle nostre comunità». L’adeguamento dello statuto è un passaggio cruciale nel disegno della Riforma perché ridefinisce le attività in base alla qualifica giuridica richiesta dal nuovo assetto normativo. È auspicabile, quindi, che il decreto correttivo sia il primo di una serie di provvedimenti in grado di definire tutte le informazioni necessarie agli enti per poter scegliere la forma giuridica più rispondente alla propria attività e per poter poi riscrivere lo statuto.
Il provvedimento prevede inoltre una serie di chiarimenti sull’iscrizione degli enti al Registro Unico Nazionale e al Registro delle Persone Giuridiche, ma anche sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato all’interno di questi registri.
Tra le modifiche approvate c’è la promozione del volontariato dei lavoratori subordinati, recuperando un’indicazione della ormai abrogata legge quadro sul volontariato (266/1991) per favorire l’attività volontaria: per i lavoratori subordinati che vogliano svolgere attività volontaria in un ente del terzo settore si ripropone la possibilità di flessibilità oraria o di turnazione, concordata con l’azienda o prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.
Con la modifica dell’articolo 31 si allarga, inoltre, la platea dei potenziali volontari: un’Organizzazione di volontariato (OdV) può essere composta da almeno 7 persone fisiche o da altre OdV (almeno 3) ma finora ai volontari associati a quest’ultime non era possibile prestare attività all’organizzazione “madre”. Con la modifica “avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” questo vincolo viene sciolto e si allarga la platea di potenziali volontari. Nei casi di modifiche alla base associativa delle OdV si allungano i tempi per adeguarsi alla normativa: si da tempo un anno alla OdV o APS che vede ridotto il numero di associati oltre quello richiesto dalla legge per reintegrarlo, senza essere cancellata dal registro unico nazionale. Con la modifica all’articolo 34, invece, si allarga ad altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro anche la possibile base associativa delle organizzazioni di volontariato.
Un’altra buona notizia per il mondo del volontariato è l’esenzione dalle imposte di registro: grazie alle modifiche all’articolo 82, le OdV saranno esentate dal pagamento dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così come era già previsto dalla L. 266/1991. Sul fronte esenzioni, novità anche per gli enti filantropici con le modifiche all’articolo 28. “Per assicurare uniformità con la disciplina previgente, inoltre, – scrive Gabriele Sepio in un articolo di oggi su Il Sole 24 Ore – alle OdV che sceglieranno di entrare nel terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole odv e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, al fine di dare risalto alla propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico”.
Il decreto apre anche “all’interlocuzione organica, rafforzando la collaborazione tra Stato e Regioni”: il decreto prevede che l’atto annuale di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale (art. 72) sia preceduto dall’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in quanto l’intervento riguarda ambiti di carattere concorrente; inoltre, gli enti non profit riceveranno il contributo statale per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76), anche nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato, così come era previsto nella legge 342/2000.
Nel decreto sono, infine, presenti chiarimenti per la gestione delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti di terzo settore, tra cui l’inserimento della tutela degli animali, la definizione delle scritture contabili e del bilancio che riguardano le “attività diverse” da quelle generali, sul ruolo degli organi di controllo interno nella gestione dell’accesso al registro nazionale del terzo settore, chiarimenti sulla rendiconto per cassa, titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi. Il decreto contiene una serie di indicazioni per garantire la trasparenza amministrativa sia per gli enti pubblici che per gli enti di terzo settore.
Per tutti i dettagli bisognerà aspettare il testo del decreto correttivo.