Attività di interesse generale negli Ets affiliati alle reti nazionali
Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione | La nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 4477) del 22 maggio 2020 ha fornito una serie di chiarimenti sull’individuazione delle attività di interesse generale negli statuti degli enti del Terzo settore (articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017) affiliati alle reti nazionali.
Richiamando la precedente nota del 12 aprile 2019 (n. 3650 del 12 aprile 2019) in cui si era trattato lo stesso argomento, si ribadisce come le associazioni – che chiedono l’iscrizione ai registri delle Aps o delle Odv – presentando statuti contenenti tutte (o quasi) le attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore, non siano in linea con le previsioni del legislatore.
Se un ente del Terzo settore (Ets), si legge nella nota, riporta l’elenco completo delle attività di interesse generale, non c’è tutela degli obiettivi di conoscibilità dell’Ets né delle loro specifiche caratteristiche. In questo modo viene meno il principio della caratterizzazione dell’ente e il principio di trasparenza perché, richiamando la sopracitata nota del 2019, è compromessa l’adesione “ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità”. Tale orientamento è confermato anche nella circolare n. 3650 del 12 aprile 2019.
Se le associazioni che fanno parte di una rete, scelgono di inserire nello statuto tutte le attività di interesse generale affinché si possa coinvolgere l’ente in ogni possibile iniziativa della rete (il quesito indicava infatti: “qualora tali attività non fossero inserite nel proprio statuto non potrebbe parteciparvi”), il Ministero ribadisce che la specifica declinazione delle finalità e, in armonia e coerenza con esse, delle attività, è fondamentale per il corretto esercizio di autonomia e trasparenza dell’ente. Ciò, continua la nota, appare evidente nel caso in esame, laddove l’appartenenza a reti favorisce la valorizzazione delle specificità dei componenti della rete e la sinergia tra essi. La collaborazione quindi: “non può tradursi in una presunta necessaria indeterminatezza delle caratteristiche, del ruolo, della responsabilità, delle capacità dei singoli enti, né può ritenersi preclusa dal mantenimento delle necessarie differenze tra le singole soggettività superindividuali. Al contrario, deve ribadirsi che le attività di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice possono considerarsi di interesse generale a condizione che siano svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, e che possono richiedere il possesso di capacità tecniche e organizzative differenziate a seconda delle tipologie di esse”.
In conclusione, la nota chiarisce come l’assenza di tale percorso di individuazione e trasparenza possa avere ripercussioni anche sull’effettivo perseguimento, da parte dell’ente, delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, considerando che tali finalità devono realizzarsi ed esplicitarsi anche nel perseguimento delle attività presenti nello statuto.