Attività di volontario ed emergenza Covid nella fase 2
“Attività di volontario ed emergenza COVID – fase 2” è un articolo a cura di Raffaele Mozzanica e Luca Degani | Terzo Settore in Costruzione.
Premessa
Il Dpcm 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ha decretato l’inizio della cosiddetta “Fase 2”.
Per quanto riguarda gli effetti del provvedimento sull’attività di volontariato, una lettura attenta del testo evidenzia una continuità sostanziale con quanto sinora delineato dalle disposizioni adottate nel periodo dell’emergenza Coronavirus, pur con alcune aperture, di cui si dirà più sotto.
La continuità con la “fase 1”
In particolare, come già descritto nelle precedenti comunicazioni, in questo periodo emergenziale è stata ritenuta legittima l’azione del volontario che, proprio in ragione della dimensione solidaristica che ne caratterizza l’attività, opera a favore di situazioni di particolare bisogno, per soddisfare esigenze primarie non rinviabili.
In tale prospettiva, a titolo esemplificativo, ricordiamo che sono ammesse le attività del volontario che operano nel campo del trasporto sociale (per esempio dell’anziano solo per una visita medica indifferibile); della distribuzione di generi alimentari (come le mense per i senza fissa dimora) o di farmaci, ossia tutte quelle azioni “volontarie” riferite a soggetti con un effettivo e immediato bisogno (necessità) non in altro modo autonomo soddisfabili (esigenze primarie non rinviabili).
Tutte le attività che il volontario pone in essere assicurando servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, etc), possono dunque legittimamente essere svolte (sul punto si veda la conferma da parte del Governo mediante FAQ governo “Decreto IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” del 15 Marzo 2020, di seguito FAQ governo 15 Marzo 2020).
In tale ottica sempre il Governo, in risposta ai quesiti sottoposti, ha confermato che le associazioni di volontariato, che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (v. FAQ governo 15 marzo 2020).
Nelle delucidazioni governative si fa espresso riferimento ai casi dei “servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti”.
Continua anche nella fase 2 il regime di sospensione per molte attività tipiche anche del mondo del volontariato quali i centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, comma 1 lett. u), così come è confermato il divieto dello svolgimento delle manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (art. 1, comma 1 lett. i).
Le novità per i volontari e l’attività di volontariato
Il provvedimento in esame presenta senza dubbio anche alcuni aspetti di novità che investono anche il volontariato.
Innanzitutto l’art. 8 prevede disposizioni specifiche per la disabilità, con le quali “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
La riapertura dei centri diurni per disabili, seppur condizionata a disposizioni regionali attuative, certamente interessa una vasta porzione di associazioni che operano con i propri volontari gestendo questi centri oppure a supporto delle attività di questi centri.
Inoltre degna di nota la previsione, prima assente, per cui è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (art. 3 lett f); questo laddove l’accompagnatore della persona non completamente autosufficiente può essere senz’altro anche un volontario.
Importante nel provvedimento anche la precisazione, rispetto ad una precedente indicazione che aveva lasciato alcuni dubbi interpretativi, che tra le attività non sospese (si veda l’allegato 3 richiamato dall’art. 2, comma 1, del Dpcm 26 aprile 20, con riferimento alla attività corrispondente al Codice Ateco n. 94 rubricato sotto “Attività di organizzazioni associative”) sono ricomprese diverse tipologie di attività associative, nelle quali si possono ritrovare molti enti, che operano sia con propri dipendenti sia con volontari.
Sul punto è in ogni caso opportuno evidenziare che nel Dpcm del 26 aprile è rimarcata, come nei precedenti, la raccomandazione di utilizzare, laddove possibile, le forma di lavoro agile.
Pertanto se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro ecc… ); sul punto si veda in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 al DPCM).
I dipendenti dovranno motivare lo spostamento sulla base di comprovate esigenze lavorative; rispetto alla figura dei volontari, laddove alla ripresa dell’attività non seguano ragioni di necessità, in assenza di indicazioni espresse, sembra più corretto indicare la medesima motivazione delle comprovate esigenze lavorative, accompagnate da una dichiarazione dell’Associazione di appartenenza, che indica la ripresa dell’attività sensi dell’allegato 3 al Dpcm 26 aprile e l’appartenenza del volontario all’associazione).
Regole e adempimenti per volontari ed enti
In ragione dell’esercizio dell’attività del volontario, che peraltro presuppone anche uno spostamento, è richiesto che venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, ossia l’utilizzo delle mascherine (art. 1, comma 1). A ciò deve aggiungersi l’accortezza dell’utilizzo di eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale (Dpi), eventualmente richiesti per la tipologia specifica di attività svolta. Il tutto non prescindendo dalle accortezze igienico sanitarie previste nell’all. 4 al Dpcm in esame.
Lo svolgimento dell’attività da parte del volontario troverà motivazione nella sussistenza di un effettivo situazione di necessità (si ricorda che il provvedimento ora consente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ricomprendendo tra quelli necessari gli spostamenti per incontrare congiunti).
Tale motivazione dovrà essere provata, anche mediante autodichiarazione (che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali).
Anche in questa fase, laddove l’attività sia rivolta a persone in stato di bisogno nella fase di emergenza Covid, nel modello di autodichiarazione sarà dunque necessario indicare tra le motivazioni dello spostamento lo stato di necessità (barrando l’apposita casella) e più oltre, dove è richiesta l’esplicitazione della motivazione indicata, descrivere l’attività svolta (ad es. consegna di generi alimentari al domicilio di anziano solo e impossibilitato).
Potrebbe altresì rivelarsi utile (ma non indispensabile) il possesso da parte del volontario di una attestazione dell’organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario.
Queste attività infatti presuppongono lo stato di necessità che giustifica lo spostamento e in ogni caso devono essere svolte garantendo “condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
Se lo spostamento non riguarda una vera e propria situazione di necessità, ma la ripresa dell’attività prima sospesa ed ora consentita, si veda quanto illustrato al paragrafo precedente.
L’Ente di appartenenza del volontario, oltre ad accertarsi di quanto sopra indicato, deve ulteriormente valutare con molta attenzione, la raccomandazione contenuta ancora anche in questo provvedimento per cui è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane (….) di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (Art. 3, comma 1, lett d); si tratta dunque di ponderare questa raccomandazione rispetto a quei volontari che presentano un’età anagrafica sopra i 65 anni.
Coordinamento e organizzazione dell’attività sul territorio
Anche nell’ambito della fase 2, si mantiene costante la necessità che l’attività del volontariato rivolta a situazioni di bisogno collegate all’emergenza COVID, siano coordinate e organizzate a livello territoriale, al fine di garantire interventi efficaci e capillari.
In tal senso alcune regioni (Emilia Romagna, la Toscana e la Campania, anche la Regione Veneto), con propri provvedimenti hanno riconosciuto ai Centri di servizio per il volontariato un ruolo di regia, supporto e coordinamento nella gestione di enti e volontari sui territori, quali interlocutori con Protezione Civile, Enti Locali e altri enti istituzionali.
Altresì numerose le ordinanze dei Comuni che richiedono coinvolgimento e coordinamento per armonizzare e coordinare servizi e interventi di primaria importanza per le fasce fragili della popolazione, richiamando associazioni e volontari.
I tempi della fase 2
Le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile sono efficaci a partire dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020; con possibilità di applicazione delle misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.