Bando regionale “È di nuovo sport 2020”
CSV Lombardia2020-07-20T10:59:16+02:00Abstract
La giunta regionale ha approvato il 30 giugno 2020 lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione della misura “È di nuovo sport” – anno 2020 (Delibera n. 3300). L’obiettivo è quello di aiutare il mondo sportivo dilettantistico lombardo duramente colpito dalla crisi economica derivante dalle misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Scadenza
Ente erogatore
Fonte ufficiale
Categoria
Parole chiave
Obiettivi e azioni
Obiettivo
Azioni finanziabili
- spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e manutenzione su impianti di trattamento dell’aria e dell’acqua
- spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature
- acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es: dispositivi di protezione per-sonali, termoscanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel mani, dispenser sapone, pannelli divisori in plexiglass, materiale informativo e segnaletica su COVID-19…)
- compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all’assistenza fiscale e legale connessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza.
SPESE ORDINARIE
- spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria)
- costi di tesseramento
- tasse di iscrizione alle competizioni
- compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell’ente
- acquisto abbigliamento e attrezzature sportive
- noleggio di veicoli e attrezzature
- formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro)
- acquisto e noleggio defibrillatori
- polizze assicurative
Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili. Inoltre, non sono ammissibili le erogazioni liberali o donazioni di qualsiasi genere.I giustificativi relativi alle spese rendicontate devono indicare la quota da imputare al presente bando e non possono essere oggetto di altro contributo da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Destinatari
Enti ammissibili al finanziamento
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
- Discipline Sportive Associate (DSA)
- Enti di Promozione Sportiva (EPS)
- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)
- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP)
- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP)
- Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP)
Linea 2 “ASD/SSD lombarde”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia,attestata da Visura dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche
- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)
- iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP)3.
Requisiti e vincoli per essere ammessi al finanziamento
- vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori
- disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio
- preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. Qualora lo Statuto non rispetti quanto sopra delineato non sarà possibile procedere ad adeguamenti statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile.Si ritiene che non perseguano finalità di lucro le società o associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro del CONI, costituite ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002. Non sono ammissibili i soggetti che al momento della presentazione della domanda:a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di PromozioneSportiva di iscrizione
- siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l’uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione
- siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione,con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento
- nel caso di applicazione del Reg. UE 1407/2013, svolgano attività nei settori esclusi di cui all’1 par. 1 e 2 del regolamento.
Sono inoltre esclusi:
- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedi-mento legislativo e le campagne elettorali
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili
- le persone fisiche
- gli enti o soggetti aventi scopo di lucro