Base associativa omogenea per Odv e Aps
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito una chiarimento, sulla composizione della base associativa degli Enti di Terzo settore (Ets), a due quesiti posti dalla Regione Piemonte e dal Forum nazionale del Terzo settore.
Il Codice del Terzo settore prevede che la composizione della compagine associativa possa contemplare la presenza non solo di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi. Le uniche limitazioni valgono esclusivamente per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). Gli articoli 32, comma 2 e 35 comma 3, infatti, stabiliscono che – nelle Odv e nelle Aps – i soggetti collettivi della base associativa devono essere Ets o altri enti non lucrativi, in misura non superiore al 50% delle Odv o delle Aps associate.
La nota del ministero, quindi, non ritiene possibile l’ingresso – nelle basi associative di Odv e Aps – di Enti di Terzo settore o enti non lucrativi non omogenei con la condizione speciale dell’associazione se non sono presenti almeno il doppio di enti aventi la sua stessa natura.
Per esempio, in una organizzazione di volontariato non può avere come soci persone fisiche ed Ets diversi da una Odv. Questo, secondo la nota, andrebbe a snaturare le caratteristiche dell’ente, rendendo squilibrata la compagine associativa.
Quindi, Odv o Aps iscritte ai rispettivi registri regionali che hanno una base associativa configurata in modo inappropriato, devono adeguare lo statuto e la compagina sociale per poter trasmigrare nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Questo squilibrio – al momento della trasmigrazione nel Runts – potrà essere motivo ostativo all’iscrizione nelle sezioni riservate a Odv e Aps.
Il quesito posto dal Forum del Terzo settore verte sulla presenza degli enti for profit: se è possibile che un Ets abbia delle imprese nella base associativa? Se sì, le imprese possono detenere il controllo dell’ente? E infine, possono farlo come unica impresa o congiuntamente ad altre?
La risposta del ministero, alla luce del principio di autonomia degli Ets e in riferimento al rapporto tra Codice del Terzo settore e disciplina dell’Impresa sociale, non vede altre limitazioni alla partecipazione di soggetti collettivi alla compagine sociale degli Ets oltre a quello inerente Odv e Aps che abbiamo illustrato in precedenza. Fermo restando il rispetto dell’osservanza formale e sostanziale delle norme a tutela del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le attività di interesse generale.
Fonte: Terzo settore in costruzione